La recente pronuncia risulta di particolare interesse poiché chiarisce un tema finora abbastanza discusso.
È noto, infatti, che è possibile agire in giudizio contro la Pubblica Amministrazione per chiedere il risarcimento di un danno subito in conseguenza di un’insidia stradale, espressione cui si riconducono tutti quei dissesti del manto stradale che, non essendo visibili, possono risultare pericolosi per la circolazione dei veicoli ovvero dei pedoni. Classici esempi di tale insidia sono la buca stradale o il marciapiede sconnesso.
È altrettanto noto che, secondo i principi cardine della responsabilità aquiliana, sul soggetto che propone l’azione risarcitoria incombe l’onere di provare non solo il danno subito ma anche il nesso di causa tra l’esistenza del dissesto stradale e l’incidente occorso.
Ciò premesso, è possibile sottolineare come si siano registrate opinioni discordanti circa l’ammissibilità, a tali fini, della prova testimoniale e circa la possibilità di formulare i capitoli di prova in negativo relativamente alla non visibilità del dissesto stradale che ha causato il danno.
Proprio su queste importanti questioni si è recentemente pronunciata la suprema Corte con la citata ordinanza. Gli Ermellini, nello specifico, hanno precisato che:
- la prova testimoniale è senz’altro ammissibile anche in relazione alla dinamica del sinistro e deve essere valorizzata in assenza di altre prove;
- la prova testimoniale è ammissibile anche in relazione a capitoli formulati in negativo (ad esempio sulla non visibilità dell’insidia), posto che la legge non contempla alcuna norma che lo impedisca espressamente né un simile principio è desumibile in via interpretativa.
La vicenda giunta al vaglio della Cassazione, in particolare, riguardava l’incidente stradale occorso ad una signora alla guida del suo motociclo a casa di alcune buche presenti sul manto stradale.
Avendo riportato lesioni personali, la Signora aveva proposto avverso il Comune domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2051 c.c., ma sia il Tribunale che la Corte d’appello avevano rigettato la domanda attorea per difetto di prova del nesso di causa.
La danneggiata, pertanto, aveva proposto ricorso in Cassazione, dolendosi sostanzialmente della mancata ammissione nel grado precedente dell’importante prova testimoniale: la Suprema Corte - ritenendo, per le ragioni sopra esposte, che nei gradi di merito sia stata ritenuta vietata una prova invece ammissibile e che la sentenza impugnata fosse illogica nel rigettare la domanda per difetto di prova - ha dunque cassato la sentenza con rinvio.