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La Corte d’appello può riformare la ripartizione delle spese solo se modifica anche la sentenza

La Corte d’appello può riformare la ripartizione delle spese solo se modifica anche la sentenza
La Cassazione ha stabilito che in appello sia possibile modificare la ripartizione del carico delle spese processuali solo nel caso in cui vi sia stata una modifica della sentenza o uno specifico motivo d'appello.

La questione sottoposta all'attenzione della Suprema Corte riguardava la richiesta di risarcimento da parte dei genitori di una minore nei confronti di una Usl per i danni che la figlia aveva riportato nella struttura. Il tribunale aveva riconosciuto che la responsabilità dei sanitari fosse solo parziale, in quanto riguardava la paralisi di un braccio, mentre l’aveva esclusa per le lesioni neurologiche e aveva condannato la struttura al pagamento della metà delle spese processuali.

In seguito all’appello da parte dei genitori, la Corte aveva riconosciuto a questi ultimi un aumento dell’ammontare del risarcimento relativo alla menomazione dell'arto, ma, allo stesso tempo, aveva confermato per il resto la sentenza di primo grado, modificando la ripartizione del carico delle spese processuali e condannando l’Usl al pagamento di un terzo della somma.

Avverso la sentenza, i genitori hanno proposto ricorso in Cassazione, contestando sia la mancata condanna per i danni neurologici, sia la nuova e più sfavorevole ripartizione delle spese.


La Cassazione, con la sentenza 27606/2019, ha accolto solamente quest’ultima doglianza, evidenziando che per il giudice d’appello sia possibile provvedere ad una nuova ripartizione delle spese processuali solo se abbia provveduto ad una modifica totale o parziale della sentenza di primo grado, dal momento che “il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della lite”, oppure se sia stato proposto uno specifico motivo d’appello in tal senso.

Nel caso di specie, tale modifica della sentenza di primo grado non era avvenuta, dato che la Corte d'appello si era limitata semplicemente a rideterminare il "quantum" del risarcimento, ma non l'"an".

Dal momento che, nel caso in esame, la struttura sanitaria non aveva proposto un’impugnazione incidentale con cui richiedeva la diminuzione delle spese processuali, né i giudici d’appello avevano modificato la sentenza di primo grado, la Cassazione ha condannato l’Usl al pagamento delle spese così come determinate dal tribunale in primo grado, ovvero nella misura della metà.


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