In particolare, tali provvedimenti riguarderanno l’affidamento e il mantenimento, in ordine ai quali possono prospettarsi diverse soluzioni, a seconda dei casi concreti.
Per quanto riguarda il mantenimento, è noto che il giudice possa porre a carico del coniuge economicamente più forte, l’obbligo di pagare un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge e/o dei figli minorenni e/o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Per quanto riguarda, invece, l’affidamento, il giudice, nella normalità dei casi, disporrà l’affidamento “condiviso”, con la conseguenza che i figli minorenni verranno affidati a entrambi i genitori, anche se poi il giudice individuerà il genitore con cui il figlio dovrà andare a vivere (si parla di “genitore collocatario”, fissando modalità e tempi del “diritto di visita” dell’altro genitore (il giudice quindi stabilirà in quali giorni e orari il genitore non collocatario avrà diritto di vedere il figlio).
Ebbene, il Tribunale di Perugia, con l’ordinanza sopra citata, ha fornito alcune precisazioni proprio per quanto concerne il diritto di visita, specificando come questo non debba comportare per il figlio continui spostamenti in archi di tempo troppo brevi, dal momento che ciò causerebbe un pregiudizio per il figlio stesso, che ha bisogno di una certa stabilità; senza contare che continui spostamenti potrebbero anche essere causa di ulteriori litigi, nelle ipotesi in cui i rapporti tra i coniugi non siano idilliaci.
Di conseguenza, secondo il Tribunale, i genitori hanno certamente diritto a vedere il proprio figlio e a trascorrere del tempo con lui, ma con modalità tali da non costringere il medesimo a continui e destabilizzanti spostamenti.