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Ok all'affidamento condiviso ma non con spostamenti del figlio troppo frequenti

Famiglia - -
Ok all'affidamento condiviso ma non con spostamenti del figlio troppo frequenti
Il Tribunale di Perugia, con un’ordinanza del 6 luglio 2015 ha fornito alcune interessanti indicazioni in tema di “affidamento condiviso”.
Va osservato che, in sede di separazione o divorzio, il giudice deve adottare i provvedimenti che ritiene più opportuni anche relativamente ai figli, avendo riguardo al loro superiore interesse (si veda in proposito l'art. 155 del c.c.).

In particolare, tali provvedimenti riguarderanno l’affidamento e il mantenimento, in ordine ai quali possono prospettarsi diverse soluzioni, a seconda dei casi concreti.

Per quanto riguarda il mantenimento, è noto che il giudice possa porre a carico del coniuge economicamente più forte, l’obbligo di pagare un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge e/o dei figli minorenni e/o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.

Per quanto riguarda, invece, l’affidamento, il giudice, nella normalità dei casi, disporrà l’affidamento “condiviso”, con la conseguenza che i figli minorenni verranno affidati a entrambi i genitori, anche se poi il giudice individuerà il genitore con cui il figlio dovrà andare a vivere (si parla di “genitore collocatario”, fissando modalità e tempi del “diritto di visita” dell’altro genitore (il giudice quindi stabilirà in quali giorni e orari il genitore non collocatario avrà diritto di vedere il figlio).
In alcuni casi particolari, poi, il giudice potrebbe disporre l’affidamento “esclusivo” ad uno dei genitori: in particolare, ciò accade quando l’affidamento condiviso non appare una soluzione in linea con l’interesse prevalente del figlio minore.

Ebbene, il Tribunale di Perugia, con l’ordinanza sopra citata, ha fornito alcune precisazioni proprio per quanto concerne il diritto di visita, specificando come questo non debba comportare per il figlio continui spostamenti in archi di tempo troppo brevi, dal momento che ciò causerebbe un pregiudizio per il figlio stesso, che ha bisogno di una certa stabilità; senza contare che continui spostamenti potrebbero anche essere causa di ulteriori litigi, nelle ipotesi in cui i rapporti tra i coniugi non siano idilliaci.
In particolare, nel caso esaminato dal Tribunale, i rapporti tra i genitori erano molto difficili, con, oltretutto, la presenza dei nonni paterni che tendevano continuamente a parlar male della madre al nipote, allo scopo di influenzare le sue valutazioni sulla figura materna.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di affidamento condiviso del figlio, rileva proprio come l’affidamento condiviso debba essere gestito in modo tale da evitare eccessivi “frazionamenti” dei tempi di permanenza del figlio con l’uno e l’altro genitore, che potrebbe rendere anche più difficile l’organizzazione degli impegni scolastici del figlio stesso.

Di conseguenza, secondo il Tribunale, i genitori hanno certamente diritto a vedere il proprio figlio e a trascorrere del tempo con lui, ma con modalità tali da non costringere il medesimo a continui e destabilizzanti spostamenti.


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