- in assenza di permesso di costruire;
- in totale difformità o con variazioni essenziali;
- in assenza o difformità della SCIA.
- il tempo in cui è avvenuto l’abuso;
- la consistenza, cioè la rappresentazione dell’entità dell’abuso.
In particolare, con la sentenza 2906/2024 del Tar di Catania, è stato affermato che l'onere di provare la data dell'abuso non solo spetta al privato, ma può fare la differenza tra l'accoglimento o meno della domanda di sanatoria straordinaria.
Il caso aveva riguardato l'impugnazione del diniego di sanatoria di un immobile, in quanto non era stata provata la sua costruzione entro la data assegnata come limite.
In realtà, stando alle ricostruzioni del TAR, non è l'edificio ad essere stato realizzato oltre la data sopracitata, ma l'abuso, il che rende il cittadino onerato di fornire la prova.
Con ulteriori sentenze sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno stabilito che, essendo il procedimento ex art. 36 T.U. Edilizia vincolato alla prova dei due requisiti indicati nello stesso, in sede di accertamento di conformità è totalmente a carico della parte l’onere di dimostrare la c.d. doppia conformità.
Questo perché spetta al soggetto che ha commesso l'abuso edilizio provare che, al tempo della realizzazione, tale opera non era abusiva.
Esiste, però, un caso in cui tale onere non spetta al soggetto che ha commesso l'abuso, ma al Tecnico abilitato; ci riferiamo al caso in cui sia impossibile fornire una prova documentale che attesti l'epoca delle opere. In questo caso sarà il tecnico incaricato ad attestare la data di realizzazione, con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità, come stabilito dall'art. 36 bis del T.U. edilizia.