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Dissuasori per i piccioni in condominio: chi paga le spese?

Dissuasori per i piccioni in condominio: chi paga le spese?
In molti condomini sussiste il problema connesso ai piccioni che possono imbrattare il fabbricato condominiale, oltre che rendere l’ambiente poco salutare.
In questo caso si può rendere necessario installare degli appositi strumenti finalizzati ad allontanare tali uccelli.
Ma come va ripartita la relativa spesa?

Innanzitutto, è necessario che la questione venga sottoposta all’assemblea di condominio, la quale potrà adottare le relative delibere, disponendo, ad esempio che vengano installati nel condominio degli appositi dissuasori: in sostanza, si tratta di appositi strumenti che allontanano i piccioni e rendono più difficile che gli stessi si avvicinino al condominio. Ve ne sono in commercio di diverse tipologie, di più e meno sadici. Nessuno comunque totalmente risolutivo del problema, essendo i piccioni volatili estremamente cocciuti e perseveranti nel trovare il modo di defecare a casa d'altri.

Ovviamente, può sorgere il problema della ripartizione delle relative spese, dal momento che, molto spesso, il problema dei piccioni non interessa tutti i condomini nella stessa misura, in quanto subiscono certamente un maggior danno coloro che abitano ai piani più alti dell’edificio condominiale.

Per quanto concerne la ripartizione delle spese relative ai dissuasori, va osservato che la stessa può essere considerata una “innovazione”, disciplinata dagli artt. 1120 e 1136 c.c.: in particolare, quest’ultima disposizione prevede che la delibera relativa all’esecuzione delle innovazioni debba essere assunta con il voto favorevole di un numero di condomini pari ad almeno la metà di quelli che sono intervenuti in assemblea, i quali devono essere titolari, altresì, di una quota di proprietà complessiva pari ad almeno metà del valore dell’edificio.

Per quanto, riguarda, invece, la questione relativa alla ripartizione della spesa, si deve ritenere che trovi applicazione l’art. 1136 c.c., in base al quale, le spese relative alle innovazioni devono essere ripartite fra tutti i condomini, in proporzione del valore delle rispettive quote di proprietà, che, nell’ambito del condominio, come noto, vengono misurate in millesimi. E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità per i condomini di stabilire di comune accordo un criterio di ripartizione diverso da quello previsto dalla legge.

E cosa fare se, invece, in sede di assemblea condominiale non vengono raggiunte le maggioranze necessario per deliberare l’installazione dei dissuasori?

In questo caso, il condomino potrà procedere autonomamente e a proprie spese; inoltre, il medesimo avrà anche diritto di chiedere il rimborso al condominio che tragga, comunque, beneficio dall’installazione stessa, dal momento che è ovvio come l’installazione da parte del singolo comporti, comunque, l’allontanamento dei piccioni, con la conseguenza che l’intero condominio ne trarrà i relativi benefici, sia in termini di minore imbrattamento, sia in termini di ambiente più salutare e meno malsano ( è provato che i piccioni sono portatori di ben sessanta malattie trasmissibili all’uomo).


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