La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21339 del 14 settembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Torino aveva dichiarato nulla una delibera dell’assemblea di condominio, con la quale era stata affidata ad un professionista la progettazione di un impianto di ascensore che, tuttavia, pregiudicava l’uso del pianerottolo su cui lo stesso ascensore doveva essere collocato.
Secondo la Corte d’appello, infatti, l’installazione dell’ascensore in questione rappresentava una “innovazione” illegittima, ai sensi dell’art. 1120 c.c., in quanto l’ascensore impediva l’uso del pianerottolo, che veniva utilizzato da uno dei condomini per accedere alle parti comuni dell’immobile.
Ritenendo la decisione ingiusta, il condominio aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza resa dalla Corte d’appello.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al condominio, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Osservava la Cassazione, infatti, che, nell’ambito del condominio, l'installazione di un ascensore su di un’area comune, allo scopo di eliminare le barriere architettoniche, costituisce un'innovazione che deve rispettare il disposto di cui all’art. 1120 c.c., essendo “vietate le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile menomazione dell'utilità, secondo l'originaria costituzione della comunione”.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva del tutto correttamente dichiarato nulla la delibera assembleare, dal momento che, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, era emerso che la realizzazione dell’ascensore avrebbe comportato un rilevante pregiudizio, per uno dei condomini, “dell'originaria possibilità di utilizzazione del pianerottolo occupato dall'impianto di ascensore deliberato dall'assemblea”.
Evidenziava la Cassazione, peraltro, che “è comunque da qualificare nulla la deliberazione, vietata dall'art. 1120 c.c., che sia lesiva dei diritti individuali di un condomino su una parte comune dell'edificio, rendendola inservibile all'uso e al godimento dello stesso, trattandosi di delibera avente oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal condominio, confermando integralmente la sentenza resa dalla Corte d’appello di Torino e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.