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Commette reato chi si ferma solo momentaneamente a seguito di un incidente con danno alle persone

Commette reato chi si ferma solo momentaneamente a seguito di un incidente con danno alle persone
A seguito di incidente con danno alle persone, il conducente deve fermarsi per tutto il tempo necessario ad effettuare le prime attività di indagine.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 11751 del 10 marzo 2017, si è occupata di un interessante caso in materia di circolazione stradale, fornendo alcune precisazioni circa il comportamento da tenersi in caso di incidente (art. 189 Codice della Strada).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato un imputato per non essersi fermato per abbastanza tempo a seguito di un incidente con danno alle persone che l’aveva visto coinvolto (art. 189, comma 6, CdS).

Ritenendo la sentenza ingiusta, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, evidenziando come fosse “illogico affermare che l’imputato si sia fermato dopo l’impatto ed al contempo pronunciarne la condanna, posto che il reato si sostanzia nella condotta di colui che si allontana repentinamente allo scopo di impedire l’identificazione del veicolo mediante annotazione del numero di targa”.

Secondo il ricorrente, infatti, nel caso di specie, “egli aveva fatto cenno all’altro conducente che si sarebbe fermato più avanti per non recare intralcio alla circolazione e si era allontanato non vedendolo sopraggiungere”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Secondo la Cassazione, infatti, la Corte d’appello aveva correttamente “ritenuto ininfluente la breve sosta di colui che si allontani senza avere fornito le sue generalità”.

Precisava la Cassazione, infatti, che “l’art. 189 cod. strada descrive il comportamento che l’utente della strada deve tenere nel caso di sinistro comunque riconducibile al suo comportamento di guida, stabilendo una serie di obblighi tra i quali, per quanto qui interessa, l’obbligo di fermarsi, correlando alla violazione di tale obbligo la sanzione penale nell’ipotesi in cui dall’incidente sia derivato danno alle persone”.

Di conseguenza, secondo la Corte, “il bene giuridico tutelato dalla norma attiene alla necessità di accertare le modalità del sinistro e di identificare coloro che ne siano coinvolti, conseguentemente ritenendosi idonea ad integrare il reato anche la condotta di chi effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo, dovendo la sosta durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime attività di indagine”.

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione rigettava il ricorso, confermando integralmente la sentenza di secondo grado e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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