Spesso si ritiene che, per la scrittura del testamento, serva necessariamente l’aiuto del notaio. Non è proprio così. Il testamento può essere anche redatto senza l’aiuto di un professionista: è il testamento olografo.
Certo, i vantaggi ci sono: non c’è alcun costo. Però, come vedremo, ci sono anche svantaggi come il rischio di smarrimento o distruzione dell’atto. Quindi, se si sceglie di non rivolgersi al notaio, bisogna capire come conservare un testamento olografo.
La legge conosce varie forme di testamento.
C’è il testamento pubblico (art. 603 del c.c.): ossia, per atto del notaio alla presenza di due testimoni. L’atto è conservato dal notaio fino alla notizia della morte del testatore: dunque, non c’è pericolo di smarrimento o distruzione del testamento.
Poi, altra forma testamentaria è proprio il testamento olografo (art. 602 del c.c.). È il testamento redatto in autonomia, senza l’assistenza di un professionista, con alcuni necessari requisiti formali: l’autografia (l’atto dev’essere scritto di proprio pugno dall’interessato), la datazione e la sottoscrizione (la firma del testatore).
Nel caso di testamento olografo, c’è il problema della conservazione dell’atto: non c’è notaio ad accollarsi questo dovere. Sarà il testatore a scegliere come conservare il testamento.
Quali sono le modalità di conservazione del testamento olografo?
L’interessato può conservare il testamento olografo dove ritenga più opportuno e può scegliere di non comunicare l’esistenza dell’atto a nessuno.
Potrebbe esserci il deposito formale presso un notaio. Difatti, come per ogni altra scrittura privata, l’interessato può consegnare formalmente al notaio il testamento affinché egli lo custodisca. Ci sarà la redazione di un apposito verbale alla presenza necessaria dei testimoni.
Forse, questa potrebbe apparire una soluzione poco pratica poiché comunque ci si rivolge ad un notaio, facendo venir meno la semplicità che caratterizza il testamento olografo.
Allora, altra soluzione potrebbe essere il deposito fiduciario presso un professionista: cioè, il testatore potrebbe consegnare l’atto ad un professionista di sua fiducia (ad esempio, un avvocato di fiducia).
Al di là di queste due prime soluzioni, si potrebbe decidere di affidare il proprio testamento a persona di fiducia (ad esempio, un amico) o ad un parente o di lasciarlo dentro una cassaforte in casa o di affittare una cassetta di sicurezza in banca e conservarlo lì.
Sono modalità di conservazione assolutamente accettate dalla legge. Però, in concreto, non tutti hanno la possibilità di avere una cassaforte in casa ed è chiaro che l’idea di sostenere un costo per la locazione della cassetta di sicurezza in banca può essere poco pratica.
A ciò bisogna anche aggiungere i contrasti che potrebbero sorgere tra i chiamati all’eredità per l’apertura della cassaforte o della cassetta di sicurezza, nonché l’eventuale necessità di effettuare l’operazione alla presenza di un notaio e, se ci sono cause in corso, degli avvocati delle parti (oltre che, per l’apertura della cassetta di sicurezza, anche di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate).
Ecco perché molti scelgono di conservare il testamento in casa (magari tra i documenti privati) o di dare l’atto ad un amico o un parente. Tuttavia, in questi casi, è maggiore il pericolo di perdere il testamento o di distruzione dell’atto.
Quindi, vedendo pro e contro, cosa conviene fare?
L’interessato potrebbe consegnare una copia del testamento a ciascun beneficiario o a terzi.
In questo caso, è necessaria un’attenzione. L’atto non avrà alcun valore se è una fotocopia: è necessario che la copia abbia lo stesso contenuto dell’originale e che sia redatta con le forme di quest’ultimo (scritto a mano dal testatore, con data e sottoscrizione di quest’ultimo).
È chiaro che, con più copie del testamento, il rischio di vederlo smarrito o distrutto si riduce di molto, ma non si elimina del tutto.
Si tratta di soluzioni che hanno vantaggi e svantaggi. Dovrà essere il testatore a valutare l'opzione migliore nella propria situazione.
Certo, i vantaggi ci sono: non c’è alcun costo. Però, come vedremo, ci sono anche svantaggi come il rischio di smarrimento o distruzione dell’atto. Quindi, se si sceglie di non rivolgersi al notaio, bisogna capire come conservare un testamento olografo.
La legge conosce varie forme di testamento.
C’è il testamento pubblico (art. 603 del c.c.): ossia, per atto del notaio alla presenza di due testimoni. L’atto è conservato dal notaio fino alla notizia della morte del testatore: dunque, non c’è pericolo di smarrimento o distruzione del testamento.
Poi, altra forma testamentaria è proprio il testamento olografo (art. 602 del c.c.). È il testamento redatto in autonomia, senza l’assistenza di un professionista, con alcuni necessari requisiti formali: l’autografia (l’atto dev’essere scritto di proprio pugno dall’interessato), la datazione e la sottoscrizione (la firma del testatore).
Nel caso di testamento olografo, c’è il problema della conservazione dell’atto: non c’è notaio ad accollarsi questo dovere. Sarà il testatore a scegliere come conservare il testamento.
Quali sono le modalità di conservazione del testamento olografo?
L’interessato può conservare il testamento olografo dove ritenga più opportuno e può scegliere di non comunicare l’esistenza dell’atto a nessuno.
Potrebbe esserci il deposito formale presso un notaio. Difatti, come per ogni altra scrittura privata, l’interessato può consegnare formalmente al notaio il testamento affinché egli lo custodisca. Ci sarà la redazione di un apposito verbale alla presenza necessaria dei testimoni.
Forse, questa potrebbe apparire una soluzione poco pratica poiché comunque ci si rivolge ad un notaio, facendo venir meno la semplicità che caratterizza il testamento olografo.
Allora, altra soluzione potrebbe essere il deposito fiduciario presso un professionista: cioè, il testatore potrebbe consegnare l’atto ad un professionista di sua fiducia (ad esempio, un avvocato di fiducia).
Al di là di queste due prime soluzioni, si potrebbe decidere di affidare il proprio testamento a persona di fiducia (ad esempio, un amico) o ad un parente o di lasciarlo dentro una cassaforte in casa o di affittare una cassetta di sicurezza in banca e conservarlo lì.
Sono modalità di conservazione assolutamente accettate dalla legge. Però, in concreto, non tutti hanno la possibilità di avere una cassaforte in casa ed è chiaro che l’idea di sostenere un costo per la locazione della cassetta di sicurezza in banca può essere poco pratica.
A ciò bisogna anche aggiungere i contrasti che potrebbero sorgere tra i chiamati all’eredità per l’apertura della cassaforte o della cassetta di sicurezza, nonché l’eventuale necessità di effettuare l’operazione alla presenza di un notaio e, se ci sono cause in corso, degli avvocati delle parti (oltre che, per l’apertura della cassetta di sicurezza, anche di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate).
Ecco perché molti scelgono di conservare il testamento in casa (magari tra i documenti privati) o di dare l’atto ad un amico o un parente. Tuttavia, in questi casi, è maggiore il pericolo di perdere il testamento o di distruzione dell’atto.
Quindi, vedendo pro e contro, cosa conviene fare?
L’interessato potrebbe consegnare una copia del testamento a ciascun beneficiario o a terzi.
In questo caso, è necessaria un’attenzione. L’atto non avrà alcun valore se è una fotocopia: è necessario che la copia abbia lo stesso contenuto dell’originale e che sia redatta con le forme di quest’ultimo (scritto a mano dal testatore, con data e sottoscrizione di quest’ultimo).
È chiaro che, con più copie del testamento, il rischio di vederlo smarrito o distrutto si riduce di molto, ma non si elimina del tutto.
Si tratta di soluzioni che hanno vantaggi e svantaggi. Dovrà essere il testatore a valutare l'opzione migliore nella propria situazione.