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La cointestazione del conto corrente non comporta cessione del credito

La cointestazione del conto corrente non comporta cessione del credito
La cointestazione del conto corrente attribuisce una mera legittimazione ad operare sul conto, e non produce un trasferimento di proprietà del credito.
La Corte di Cassazione ha stabilito, con ordinanza n. 21936 del 24 gennaio 2019, che la cointestazione del conto corrente, pur consentendo ai cofirmatari di operare congiuntamente sul conto, non permette agli stessi di impossessarsi delle somme presenti a danno dei legittimari.
Il caso di specie riguardava i figli di una donna deceduta i quali rivendicavano la loro qualità di legittimari, a fronte della pretesa dei nipoti della signora, cointestatari del conto, i quali avevano, al momento della morte, prelevato l’intero saldo.
La Corte d’appello, in prima battuta, aveva attribuito alla cointestazione dei conti bancari valenza di contratto di cessione del credito, poiché non era risultata una diversa volontà delle parti.
Tale affermazione è stata tuttavia disattesa dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, che ha invece affermato come la cointestazione rappresenti unicamente una dichiarazione unilaterale rivolta alla banca. In quanto tale, la stessa non è idonea a produrre una cessione del credito in capo ai cointestatari, anche perchè, non essendo emersa sul punto una specifica causa per il trasferimento, tale contratto di cessione sarebbe comunque risultato nullo.
I giudici della Cassazione hanno precisato che, a meno che non emerga una precisa volontà diversa in capo alle parti, la cointestazione costituisce un atto unilaterale dagli effetti limitati.
Questi ultimi sono costituiti, in particolare, dalla possibilità di trasferire la mera legittimazione ad operare sul conto, e non invece la vera e propria titolarità del credito.
Se si volesse raggiungere l’effetto del trasferimento della proprietà del conto corrente, viceversa, sarebbe necessario stipulare un vero e proprio contratto di cessione del credito ai sensi dell’art. art. 1260 del c.c.. Solo tale specifico strumento contrattuale, di regola oneroso, consente infatti il trasferimento della proprietà del credito.
Ribadisce conclusivamente la Cassazione, in accoglimento dei motivi del ricorso, che “la cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad es. dall’esistenza di un contratto di cui la cointestazione fosse atto esecutivo ovvero dal fatto che la cointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sè atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente è una forma di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario."


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