I nonni sono obbligati a mantenere il nipote, se i genitori non lo fanno?
La risposta a questa domanda si trova già nel codice civile: la norma di riferimento è l’art.
316 bis.
Cosa dice in proposito la norma? Riportiamone letteralmente un estratto: “
quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
Nella pratica, tuttavia, in merito all’obbligo di
mantenimento dei nonni sorgono frequenti controversie; sul tema, quindi, si è pronunciata spesso la Corte di Cassazione.
Proprio nei giorni scorsi, precisamente il 16/05/2023, è stata pubblicata l’
ordinanza n. 13345/2023 della Cassazione, che torna a precisare i presupposti e i limiti dell’obbligo di mantenimento degli
ascendenti.
Nella motivazione del provvedimento la Suprema Corte ripercorre i principi già espressi sull’argomento.
In particolare, la pronuncia rammenta che l’art. 316 bis c.c. riproduce il testo del previgente articolo 148 c.c. Esso prevede - come accennato in precedenza - che, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti in ordine di prossimità sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Secondo la Cassazione, l’obbligo (eventuale) dei nonni non va qualificato come “'surroga” (giuridicamente, si tratta della sostituzione di un soggetto a un altro in una posizione giuridica), ma di quella che viene chiamata
responsabilità sussidiaria: ciò significa che l’obbligo sorgerà solo nel caso in cui le esigenze complessive dei minori non vengano soddisfatte per intero da parte dei soggetti obbligati in via principale e cioè i genitori.
Non bisogna dimenticare, infatti, che i soggetti tenuti al mantenimento dei figli sono, in primis, i genitori.
Ora, anche in questa sede la Cassazione ribadisce quello che è un proprio orientamento consolidato: cioè che l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori.
Ciò comporta che, se uno dei due non può o non vuole adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro.
Naturalmente il genitore che si fa carico di tutti i bisogni dei figli potrà citare in giudizio l’altro genitore, inadempiente, per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di quest’ultimo.
Date queste premesse, la Cassazione giunge alle seguenti conclusioni:
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l'obbligo dei nonni di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli va interpretato, innanzitutto, nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori;
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in secondo luogo, non si può chiedere un aiuto economico ai nonni per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli.
Si tratta, come abbiamo detto, di principi consolidati; si veda anche la precedente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 10419/2018.