Per l'assegnazione delle case popolari non può contare più il "da quanto tempo vivi qui", ma quanto sei realmente in difficoltà. Lo ha spiegato la Corte Costituzionale, enucleando un principio cardine nella sentenza n. 1 dell'8 gennaio scorso. Si tratta di una decisione destinata ad avere indubbi effetti pratici sulle graduatorie ERP (edilizia residenziale pubblica) in tutto il Paese.
In particolare, la Corte ha stabilito che premiare la residenza prolungata, o la lunga attività lavorativa sul territorio, vìola il principio di uguaglianza. Infatti, tale meccanismo di attribuzione di un vantaggio, tra richiedenti una casa popolare, rischierebbe di far salire in graduatoria persone meno bisognose, soltanto perché più "radicate" in un territorio. Parallelamente, sarebbero penalizzati coloro che si trovano in condizioni di maggiore povertà, o emergenza abitativa.
Il messaggio è chiaro. Il diritto alla casa è definito dalla Consulta un diritto sociale fondamentale e trae fondamento nella Costituzione. Per questo, le risorse pubbliche devono andare prima a chi ne ha più bisogno effettivo, e non - per forza - a chi è residente da più mesi o anni.
Nel caso concreto, sotto la lente della Corte era finita una specifica disposizione - l'art. 10 che richiamava l'Allegato B, lettera c-1 - della legge della Regione Toscana n. 2 del 2019. Si prevedeva, in particolare, che - nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP - venissero attribuiti punteggi crescenti in base alla durata:
In particolare, la Corte ha stabilito che premiare la residenza prolungata, o la lunga attività lavorativa sul territorio, vìola il principio di uguaglianza. Infatti, tale meccanismo di attribuzione di un vantaggio, tra richiedenti una casa popolare, rischierebbe di far salire in graduatoria persone meno bisognose, soltanto perché più "radicate" in un territorio. Parallelamente, sarebbero penalizzati coloro che si trovano in condizioni di maggiore povertà, o emergenza abitativa.
Il messaggio è chiaro. Il diritto alla casa è definito dalla Consulta un diritto sociale fondamentale e trae fondamento nella Costituzione. Per questo, le risorse pubbliche devono andare prima a chi ne ha più bisogno effettivo, e non - per forza - a chi è residente da più mesi o anni.
Nel caso concreto, sotto la lente della Corte era finita una specifica disposizione - l'art. 10 che richiamava l'Allegato B, lettera c-1 - della legge della Regione Toscana n. 2 del 2019. Si prevedeva, in particolare, che - nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi ERP - venissero attribuiti punteggi crescenti in base alla durata:
- della residenza anagrafica nel territorio interessato dal bando;
- dell'attività lavorativa continuativa svolta nello stesso territorio.
Pur non essendo un requisito di accesso (che, cioè, non impediva materialmente l'iscrizione in graduatoria), il sistema consentiva di accumulare fino a quattro punti, un peso tale da superare punteggi legati a condizioni di grave disagio economico e sociale delle famiglie richiedenti.
La questione di legittimità costituzionale è giunta presso la Consulta tramite il Tribunale ordinario di Firenze, in veste di giudice rimettente. L'occasione per l'esame della Corte è stata colta nell'ambito di una causa promossa da alcune associazioni di tutela dei diritti, in merito a un bando comunale applicativo della normativa regionale.
Nel dettaglio, il giudice fiorentino ha denunciato il possibile contrasto della normativa regionale con l'art. 3 Cost. e con il primo comma dell'art. 117 Cost.. Ebbene, la Corte ha ritenuto fondata la censura sull'art. 3, assorbendo le altre questioni. Ha così dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'Allegato B, lettera c-1.
Si badi bene, per la Consulta il problema non è la residenza in sé, ma il peso eccessivo attribuito a quella che il giudice costituzionale chiama "storicità di presenza". Quest'ultima, infatti, finisce per comprimere il fattore stato di bisogno, ossia la pietra angolare delle politiche abitative pubbliche. Ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte sottolinea che l'edilizia residenziale pubblica è, anzitutto, uno strumento di tutela di un diritto sociale fondamentale e volto a garantire un'esistenza dignitosa ai soggetti economicamente più deboli.
Coerentemente con questo basilare principio, i criteri di assegnazione degli alloggi non possono che essere primariamente orientati alla scrupolosa valutazione del bisogno economico, sociale e abitativo del nucleo familiare. Parallelamente, la residenza prolungata - o la lunga permanenza lavorativa - non sono indicatori affidabili e oggettivi del bisogno abitativo.
Anzi, premiare o favorire - nei punteggi delle graduatorie per le case popolari - coloro che vivono da più tempo in un territorio non dice nulla sulla reale situazione di povertà. Al contempo, rischia di produrre discriminazioni indirette, soprattutto verso i nuovi residenti, i lavoratori stagionali o precari e le stesse persone costrette a spostarsi in nuovi luoghi, proprio a causa del disagio abitativo.
Più nel dettaglio, il criterio applicato nella legge regionale toscana è irragionevole, non proporzionato e doppiamente contrastante con l'art. 3 della Costituzione. Da una parte, crea una disparità irragionevole tra soggetti ugualmente fragili e in condizioni di bisogno. Dall'altra, fa sì che persone in condizioni economiche simili (o addirittura più gravi) possono essere superate in graduatoria da soggetti meno bisognosi, ma residenti o comunque lavoratori "storici" nel territorio.
Non solo. Il principio di eguaglianza, spiega la Corte, viene tradito anche in senso sostanziale. Infatti, il criterio fissato dalla legge regionale toscana non contribuisce a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano l'accesso alla casa. Ed è, invece, proprio ciò che è richiesto dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione.
Ecco perché la Corte tiene a sottolineare una sorta di paradosso, ossia la situazione in cui sono proprio le persone in maggiore difficoltà a essere più mobili sul territorio. Coloro che si trovano costretti a spostarsi per sfratti, precarietà abitativa o per trovare un'occupazione. Di per sé, ribadisce la Consulta, la residenza lunga non garantisce - e non può garantire - né maggiore bisogno, né futura stabilità.
Tuttavia, non sempre il radicamento in una località è illegittimo. Infatti, la sentenza 1/2026 della Corte non elimina del tutto ogni riferimento al territorio. La permanenza prolungata può essere considerata un criterio conforme alla Costituzione soltanto quando è - effettivamente - collegata o dipendente dallo stato di bisogno, e indice della sua persistenza.
Ricapitolando gli effetti della sentenza della Corte, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, l'Allegato B, lettera c-1) della legge regionale toscana è ora espunto dall'ordinamento. Di conseguenza, la Regione Toscana dovrà rivedere i criteri di formazione delle graduatorie ERP e i punteggi legati a residenza e attività lavorativa prolungata non potranno più essere utilizzati.
A ben vedere, però, l'impatto va ben oltre questo territorio. La pronuncia in oggetto diviene un parametro interpretativo nazionale per Regioni, Comuni ed enti gestori dell'edilizia pubblica. Tanto che tutti i regolamenti che favoriscono il fattore "storicità" rischiano ora ricorsi, annullamenti e censure di illegittimità.
In conclusione, il principio di fondo è che, nelle politiche abitative pubbliche, la povertà non si supera con l'anzianità. Ecco perché i criteri di graduatoria devono essere ragionevoli e proporzionati rispetto allo scopo perseguito. Attribuire un peso eccessivo alla stabilità territoriale, quando questa non è direttamente collegata allo stato di bisogno, altera l'equilibrio del sistema e rischia di produrre discriminazioni indirette.
La questione di legittimità costituzionale è giunta presso la Consulta tramite il Tribunale ordinario di Firenze, in veste di giudice rimettente. L'occasione per l'esame della Corte è stata colta nell'ambito di una causa promossa da alcune associazioni di tutela dei diritti, in merito a un bando comunale applicativo della normativa regionale.
Nel dettaglio, il giudice fiorentino ha denunciato il possibile contrasto della normativa regionale con l'art. 3 Cost. e con il primo comma dell'art. 117 Cost.. Ebbene, la Corte ha ritenuto fondata la censura sull'art. 3, assorbendo le altre questioni. Ha così dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'Allegato B, lettera c-1.
Si badi bene, per la Consulta il problema non è la residenza in sé, ma il peso eccessivo attribuito a quella che il giudice costituzionale chiama "storicità di presenza". Quest'ultima, infatti, finisce per comprimere il fattore stato di bisogno, ossia la pietra angolare delle politiche abitative pubbliche. Ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte sottolinea che l'edilizia residenziale pubblica è, anzitutto, uno strumento di tutela di un diritto sociale fondamentale e volto a garantire un'esistenza dignitosa ai soggetti economicamente più deboli.
Coerentemente con questo basilare principio, i criteri di assegnazione degli alloggi non possono che essere primariamente orientati alla scrupolosa valutazione del bisogno economico, sociale e abitativo del nucleo familiare. Parallelamente, la residenza prolungata - o la lunga permanenza lavorativa - non sono indicatori affidabili e oggettivi del bisogno abitativo.
Anzi, premiare o favorire - nei punteggi delle graduatorie per le case popolari - coloro che vivono da più tempo in un territorio non dice nulla sulla reale situazione di povertà. Al contempo, rischia di produrre discriminazioni indirette, soprattutto verso i nuovi residenti, i lavoratori stagionali o precari e le stesse persone costrette a spostarsi in nuovi luoghi, proprio a causa del disagio abitativo.
Più nel dettaglio, il criterio applicato nella legge regionale toscana è irragionevole, non proporzionato e doppiamente contrastante con l'art. 3 della Costituzione. Da una parte, crea una disparità irragionevole tra soggetti ugualmente fragili e in condizioni di bisogno. Dall'altra, fa sì che persone in condizioni economiche simili (o addirittura più gravi) possono essere superate in graduatoria da soggetti meno bisognosi, ma residenti o comunque lavoratori "storici" nel territorio.
Non solo. Il principio di eguaglianza, spiega la Corte, viene tradito anche in senso sostanziale. Infatti, il criterio fissato dalla legge regionale toscana non contribuisce a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano l'accesso alla casa. Ed è, invece, proprio ciò che è richiesto dall'art. 3, secondo comma, della Costituzione.
Ecco perché la Corte tiene a sottolineare una sorta di paradosso, ossia la situazione in cui sono proprio le persone in maggiore difficoltà a essere più mobili sul territorio. Coloro che si trovano costretti a spostarsi per sfratti, precarietà abitativa o per trovare un'occupazione. Di per sé, ribadisce la Consulta, la residenza lunga non garantisce - e non può garantire - né maggiore bisogno, né futura stabilità.
Tuttavia, non sempre il radicamento in una località è illegittimo. Infatti, la sentenza 1/2026 della Corte non elimina del tutto ogni riferimento al territorio. La permanenza prolungata può essere considerata un criterio conforme alla Costituzione soltanto quando è - effettivamente - collegata o dipendente dallo stato di bisogno, e indice della sua persistenza.
Ricapitolando gli effetti della sentenza della Corte, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, l'Allegato B, lettera c-1) della legge regionale toscana è ora espunto dall'ordinamento. Di conseguenza, la Regione Toscana dovrà rivedere i criteri di formazione delle graduatorie ERP e i punteggi legati a residenza e attività lavorativa prolungata non potranno più essere utilizzati.
A ben vedere, però, l'impatto va ben oltre questo territorio. La pronuncia in oggetto diviene un parametro interpretativo nazionale per Regioni, Comuni ed enti gestori dell'edilizia pubblica. Tanto che tutti i regolamenti che favoriscono il fattore "storicità" rischiano ora ricorsi, annullamenti e censure di illegittimità.
In conclusione, il principio di fondo è che, nelle politiche abitative pubbliche, la povertà non si supera con l'anzianità. Ecco perché i criteri di graduatoria devono essere ragionevoli e proporzionati rispetto allo scopo perseguito. Attribuire un peso eccessivo alla stabilità territoriale, quando questa non è direttamente collegata allo stato di bisogno, altera l'equilibrio del sistema e rischia di produrre discriminazioni indirette.