Per favorire, infatti, lo sviluppo delle imprese e, soprattutto, agevolare l’ingresso dei più giovani nel mercato del lavoro, il Governo italiano ha previsto diverse misure a vantaggio di tali soggetti.
Tra queste, particolarmente interessanti sono quelle previste all’interno del nuovo Decreto Coesione, d.l. 60/2024, che introduce vari benefici per gli abitanti delle Regioni del Sud Italia.
Una di queste è l’esonero contributivo, a favore dei datori di lavoro, che abbiano meno di 35 anni di età e che intendano assumere giovani under 35.
Ad essa si aggiunge una misura per coloro i quali intendano avviare un’attività imprenditoriale che operi nei settori strategici per la transizione digitale ed ecologica. I neo-imprenditori, infatti, potranno beneficiare di un contributo Inps pari a 500 € al mese. Tale contributo si rivela particolarmente vantaggioso in quanto non dev’essere dichiarato, poiché non è considerato come fonte di reddito e, inoltre, viene erogato per 3 anni, ma comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2028.
Vediamo, quindi, nel dettaglio cosa prevede tale Decreto Coesione e come accedere ai diversi bonus previsti dallo stesso.
La prima misura prevista dal d.l. 60/2024 permette ai datori di lavoro - che vogliano assumere nuovi dipendenti con un’età inferiore ai 35 anni - di usufruire di un esonero contributivo, fino ad 800 €. La condizione però è che l’assunzione sia a tempo indeterminato. Inoltre, il beneficio è previsto dalla data del 1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2025.
Il nuovo decreto introduce uno sgravio contributivo di cui potranno usufruire giovani al di sotto dei 35 anni che intendano avviare un’attività imprenditoriale, nel periodo che va dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 e che, per lo svolgimento della stessa, assumano giovani under 35. Il presupposto, come detto, è che tali attività siano collocate nell’ambito dei settori strategici, in materia di sviluppo e progettazione di nuove tecnologie, nonché transizione digitale ed ecologica.
L’ammontare dello sgravio contributivo è pari ad 800 € mensili per un periodo massimo di 3 anni.
Quanto poi ai criteri e modalità di quantificazione ed erogazione dello stesso, essi saranno previsti in un decreto interministeriale appositamente adottato.
L’altra misura prevista riguarda, invece, i giovani under 35 che intendano avviare un’attività imprenditoriale, avente come campo di riferimento i nuovi settori strategici della transizione digitale e dell’ecologia. Infatti, gli stessi potranno beneficiare di un contributo mensile pari a 500 €, erogato dall’Inps, per un periodo massimo di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre del 2028.
La disciplina di tale contributo è contenuta nell’art. 21 co. 3 del Decreto Coesione, per cui “il contributo di cui al presente comma è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale e liquidato annualmente in forma anticipata. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito”.
Come si evince dalla lettura dell’articolo riportato, il contributo sarà erogato direttamente dall’ente previdenziale e la somma sarà concessa anno per anno e in forma anticipata per tutto il periodo previsto.
Inoltre, la misura è particolarmente vantaggiosa in quanto la somma erogata non concorre alla formazione di reddito.
Criteri e modalità per l’ottenimento del beneficio in commento saranno disciplinate da un decreto interministeriale, emesso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze.
L’ammontare delle somme erogate non potrà comunque superare i limiti di spesa fissati dal Decreto Coesione, ovvero: 1,8 milioni di euro per il 2024, 14,1 per il 2025, 21 per il 2026, 19,2 per il 2027 e 6,9 per il 2028.
Tuttavia, è opportuno precisare che l’effettiva introduzione di tali misure è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea, la quale infatti, ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dovrà valutare la compatibilità di tali misure con il divieto previsto in materia di aiuti di Stato.