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Bonus affitto ai giovani: cosa cambia?

Fisco - -
Bonus affitto ai giovani: cosa cambia?
Ai giovani under trentuno che stipulano contratti di locazione e presentino determinati requisiti reddituali è riconosciuta una detrazione.
Il c.d. bonus affitto è un beneficio fiscale previsto a favore dei giovani al fine di favorire la loro fuoriuscita dall’ambiente domestico di origine. La disciplina di questo istituto è stata di recente modificata con Legge di Bilancio 2022: ma cosa è cambiato?
L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito con la circolare n. 9 del 1 aprile 2022.

Al fine di comprendere i chiarimenti dell’Agenzia, va premesso che il comma 1-ter dell’art. 16 TUIR, nella precedente formulazione, prevedeva che “ai giovani di età compresa fra i venti e i trenta anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste”.

Ebbene, a tali riguardi, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, rispetto alla disciplina precedente, la modifica normativa:
  • eleva il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni;
  • estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare (ad esempio una stanza);
  • innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto, purchè il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma;
  • stabilisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario;
  • prevede una detrazione più elevata.
Il nuovo comma 1 ter della norma citata riconosce infatti ai giovani - cioè ai soggetti di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti, - con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza, una detrazione d’imposta.
Essa, nello specifico, è pari a 991,60 euro per i primi quattro anni di durata contrattuale. Se superiore, la detrazione è pari al 20 per cento dell’ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di 2.000 euro.

L’Ufficio ha altresì chiarito che il rispetto dei requisiti reddituali deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione. Pertanto, se il contribuente soddisfa i suddetti requisiti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche in ognuno dei tre periodi d’imposta successivi, per fruire della detrazione in ciascuno di essi.
Il requisito dell’età, invece, è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta.


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