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Bonus disoccupazione 2024, ecco quanto spetta a chi è disoccupato: elenco completo e aggiornato con aiuti e importi

Bonus disoccupazione 2024, ecco quanto spetta a chi è disoccupato: elenco completo e aggiornato con aiuti e importi
Varie sono le misure a favore dei disoccupati: vediamo quali benefici ha previsto il Governo per il 2024
Com’è noto, la disoccupazione è un fenomeno che, purtroppo, ancora dilaga nel nostro territorio. Con una percentuale che si aggira attorno al 7,2%, il Governo a più riprese ha cercato di ridurre ulteriormente il numero dei disoccupati, anche attraverso la previsione di bonus ed incentivi, nonché di percorsi di formazione e di inserimento dei beneficiari nel mercato del lavoro.

Vediamo insieme quali sono i bonus e gli incentivi previsti per il 2024 e quali sono i soggetti beneficiari e i requisiti per ottenerli.

Preliminarmente, quando si parla di disoccupati, banalmente si pensa solo a coloro che siano privi di un impiego e non svolgano alcuna attività lavorativa. In realtà, il significato di disoccupato viene fornito dall’art. 19 del d.lgs. 150/2015. La norma richiamata, rubricata “Stato di disoccupazione”, dispone testualmente: “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.
Un’ulteriore definizione di disoccupato si rinviene nell’art. 1 d.lgs. 297/2002, per cui per “stato di disoccupazione” si intende “la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti”.
Inoltre, lo status di disoccupato viene riconosciuto anche a coloro che non percepiscano un reddito superiore a 8.500 euro annui (se dipendenti) o 5.500 euro annui (se lavoratori autonomi).

Ad oggi il nostro ordinamento prevede tre macro-categorie di bonus a favore dei disoccupati.

In primo luogo, rilevano le indennità di disoccupazione. In tale categoria rientrano tutti i bonus erogati nei confronti di chi perda involontariamente il lavoro.
Le indennità di disoccupazione poi si differenziano ulteriormente in:
  • Indennità di disoccupazione Naspi: tale misura spetta ai lavoratori subordinati che abbiano maturato almeno 13 settimane contributive negli ultimi 4 anni. La somma assegnata al richiedente è pari al 75% della retribuzione media percepita (per il 2023 l’importo massimo ammonta a 1.470,99 euro, come da Circolare INPS n. 14 del 3 febbraio 2023). Alla somma stabilita si applica un meccanismo di riduzione graduale, per cui l’indennità si riduce ogni mese del 3%, rispettivamente a partire dal sesto mese, per i lavoratori under 55 e dall’ottavo mese per i lavoratori over 55.

Il beneficio viene riconosciuto per un massimo di 24 mensilità. In alternativa, è possibile richiedere il pagamento della stessa anche in un’unica soluzione, qualora il richiedente abbia intenzione di dare avvio ad un’attività imprenditoriale.
  • Indennità di disoccupazione Dis-Coll: tale misura è prevista a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, nonché da parte di dottorandi di ricerca che percepiscono una borsa di studio. Presupposto per l’ottenimento della stessa è che il collaboratore perda uno o più dei rapporti di collaborazione. Il richiedente inoltre deve aver maturato almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione Separata Inps.

L’ammontare di tale indennità è calcolato tenendo conto del reddito imponibile ai fini previdenziali, in base ai versamenti contributivi annuali, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
  • Sostegno al reddito Sar: ulteriore misura riguardante i lavoratori titolari di contratti di somministrazione, che però abbiano perso il loro impiegato. In questo caso, il sostegno al reddito Sar viene erogato da Formatemp e i beneficiari devono avere uno dei seguenti requisiti: 1) disoccupazione da almeno 45 giorni con almeno 110 giorni di lavoro maturati; 2) disoccupazione da almeno 45 giorni per soggetti che hanno concluso la procedura MOL (Mancanza di Occasioni di Lavoro).

L’entità del bonus è pari a 1.000 euro, che si riducono a 780 euro per coloro che sono disoccupati da almeno 45 giorni e hanno maturato almeno 90 giorni di lavoro nell’arco degli ultimi 12 mesi.
  • Indennità di disoccupazione agricola: infine, a favore dei lavoratori agricoli dipendenti è prevista una indennità parametrata sul numero di giornate di lavoro effettuate. Le condizioni necessarie per l’ottenimento di tale misura sono: iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, 2 anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria e almeno 102 giorni di contributi nel biennio. L’importo è pari al 40% della retribuzione di riferimento, con la trattenuta del 9% a titolo di contributo di solidarietà.

Ulteriore macro-categoria riguarda le cc.dd. politiche attive. Vi rientrano tutte quelle attività di inserimento del disoccupato nel tessuto lavorativo, mediante il supporto dei centri per l’impiego o delle agenzie private per il lavoro.
Ad oggi, sussistono due tipologie di politiche attive, che prevedono anche l’erogazione di un bonus economico ai soggetti che vi prendono parte:
  • Assegno di inclusione, riconosciuto ai nuclei familiari in cui vi sia almeno un componente disabile, un minore, un soggetto con più di 60 anni di età oppure una persona in condizione di svantaggio, che benefici di un programma di cura e di assistenza socio-sanitaria ad opera dei servizi pubblici territorialmente competenti.

Il riconoscimento dell’Assegno di inclusione comunque non è automatico, dal momento che i richiedenti devono essere affetti da una disabilità, oppure essere responsabili della cura e del mantenimento di figli o persone affette, a loro volta, da disabilità. In mancanza di tali requisiti, infatti, il soggetto verrà considerato come abile allo svolgimento di un’attività lavorativa e, al più, potrà beneficiare di altre forme di supporto in materia di formazione.
  • Supporto formazione lavoro: un’ulteriore misura consistente nella predisposizione di percorsi di formazione da parte dei centri per l’impiego. La stessa si rivolge ai soggetti che non percepiscono l’Assegno di inclusione, hanno un Isee inferiore a 6.000 euro e sono considerati occupabili in quanto in grado di svolgere un’attività lavorativa. Gli stessi quindi, previa sottoscrizione del “Patto di servizio personalizzato”, prenderanno parte a varie attività di formazione, per il cui svolgimento è comunque previsto il riconoscimento di un bonus di 350 euro. Tale procedura è inoltre incompatibile con la Naspi.

L’ultima macro-categoria, infine, comprende alcune misure che vengono riconosciute anche nei confronti di chi sia titolare di un rapporto di lavoro. In alcuni casi però vengono riconosciute anche nei confronti del disoccupato, al fine di garantirgli ulteriore tutela anche dopo la perdita del rapporto lavorativo.
Più nel dettaglio, tali misure sono:
  • indennità di malattia: in caso di malattia, riscontrata da un medico entro i 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il soggetto percepirà un’indennità - tra il 4° e il 180° giorno - pari al 50% della retribuzione media giornaliera fino al 20° giorno e pari al 66,66% dal 21° al 180° giorno;
  • congedo matrimoniale: un beneficio è riconosciuto anche a quei soggetti che, nei 90 giorni antecedenti il matrimonio o l’unione civile, abbiano svolto un’attività lavorativa per almeno 15 giorni presso imprese del settore industriale, artigianale oppure cooperative. Tali soggetti beneficeranno di un’indennità sostitutiva del congedo matrimoniale, con un importo variabile a seconda del settore lavorativo e della qualifica;
  • congedo di maternità: tale misura è riconosciuta, per un periodo massimo di 5 mesi, nei confronti delle donne disoccupate, purché dalla sospensione del lavoro e l’inizio del congedo non siano trascorsi più di 60 giorni. In alternativa, è necessario che l’ex impiegata percepisca la Naspi.

Tale misura è, inoltre, riconosciuta alle ex-lavoratrici di settori per cui non è prevista l’erogazione di alcun contributo contro la disoccupazione involontaria, a condizione che le stesse abbiano maturato, negli ultimi 2 anni, almeno 26 contributi settimanali e abbiano iniziato il periodo di congedo con una distanza di massimo 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro. L’ammontare dell’indennità è pari all’80% dell’ultima retribuzione percepita.

Infine, è previsto il c.d. bonus maternità. Lo stesso viene erogato dal Comune, a favore delle lavoratrici che non rispettino i requisiti predetti. L’indennità riconosciuta da tale bonus è pari a 2.020,85 euro, purché l’Isee sia inferiore a 20.221,13 euro.


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