La Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, se il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria (…), si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull'intermediaria stessa, responsabile, l'onere di dimostrare di aver compiuto l'operazione di pagamento nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell'indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN".
Sulla Banca – continua la Cassazione - grava in particolare l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un'erronea individuazione di detto beneficiario o, quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli l'individuazione del soggetto concretamente gratificato dal pagamento destinato.
Quali i fatti?
Al Tribunale di Brescia era stata intentata azione legale per ottenere la condanna della Banca Popolare di Vicenza al pagamento di una somma quale corrispettivo del mancato ricevimento, da parte del fallimento A.A., di un indennizzo da Reale Mutua Assicurazioni, erroneamente versato tramite bonifico bancario ad un terzo sconosciuto. La Banca Popolare di Vicenza, responsabile dell’accredito, non aveva verificato la corrispondenza tra il codice IBAN e il nome del beneficiario. Banca Intesa Sanpaolo, subentrata alla Banca Popolare di Vicenza, ha presentato appello contro la decisione, ma la Corte d’Appello di Brescia ha rigettato il ricorso con sentenza, adducendo che la banca non avesse adottato le necessarie precauzioni nell’eseguire l’ordine di bonifico, violando le norme del D. Lgs. 11/2010 sui servizi di pagamento e quelle sulla tutela della privacy. Oltre al fatto che la responsabilità bancaria è stata confermata in virtù dell’art. 2043 c.c. e del principio di vicinanza della prova, che obbliga la banca a dimostrare le cautele adottate per il recupero dei fondi accreditati erroneamente.
Si osserva che la fornitura di servizi di pagamento si basa su un rapporto contrattuale tra l’utente e l’intermediario, che può derivare anche da un semplice “contatto sociale qualificato”. Tale rapporto impone alcuni obblighi in capo agli intermediari, tenuti a rispettare non solo la normativa specifica sui servizi di pagamento, ma anche le regole del diritto comune, ovvero quelle dettate dal codice civile.
In più, gli intermediari sono tenuti a operare secondo principi di diligenza professionale: l’art. 24 del D. Lgs. n. 11 del 2010 stabilisce che, qualora l’intermediario rilevi un’incoerenza nei dati, è tenuto a informare l’utente dell’errore, indicando l’apposita procedura correttiva.
La normativa prevede due forme di tutela per l’utente: la tutela restitutoria e la tutela risarcitoria. La prima garantisce al pagatore il recupero delle somme trasferite erroneamente, mentre la seconda - che può essere concessa sia al pagatore che al beneficiario - dipende dalla responsabilità dell’intermediario per eventuali danni causati dalla mancata diligenza professionale.
In conclusione, sostiene la Cassazione, riguardo alla responsabilità bancaria per operazioni effettuate tramite strumenti elettronici, quando il beneficiario di un pagamento non possiede un conto presso la banca intermediaria, si applicano le regole di diritto comune.