Partiamo andando a guardare cosa il consumatore può fare per tutelarsi. Una prima azione da effettuare è quella di assicurarsi della correttezza dei dati e della validità della promozione. Infatti può capitare che un piano tariffario sia scaduto e si sia cominciato a pagare la tariffa intera. In questo caso si può decidere di cambiare fornitore, oppure si può richiedere al proprio fornitore una nuova promozione.
Inoltre è bene controllare che la bolletta sia riferita al periodo corretto, in quanto può capitare che vengano omessi dei periodi, oppure che si tratti del conguaglio di fine anno. Ad ogni modo è bene controllare che il consumo indicato sulla bolletta rispecchi quello sul contatore, soprattutto se il piano si basa su consumi presunti. A proposito di lettura del contatore, è bene specificare che, in caso di autolettura, non è possibile che l'importo sia sbagliato in quanto la società non opererà tramite i consumi presunti.
Dopo aver controllato, qualora risultino anomalie, è necessario contattare il proprio fornitore comunicando il risultato dell'autolettura.
Si può contattare il fornitore tramite il numero verde messo a disposizione dei consumatori per parlare direttamente con un operatore del call center; in alternativa è possibile inviare una pec con un reclamo scritto, in cui devono essere fornite informazioni dettagliate sulla situazione, indicando se si è effettuata l'autolettura del contatore e richiedendo la rettifica della bolletta.
Lo step successivo scatta dopo 40 giorni senza aver ricevuto risposta dal fornitore e consiste nel rivolgersi all’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) o ad associazioni dei consumatori, al fine di ottenere assistenza per risolvere la situazione.
Prima di agire in giudizio, la legge stabilisce che è obbligatorio effettuare un tentativo di mediazione in tutti i casi di controversie relative alla fornitura di energia elettrica e gas; si tratta di un metodo stragiudiziale di risoluzione delle controversie che vede, al posto del giudice, la figura del mediatore terzo e imparziale.
Trascorsi 3 mesi senza che la mediazione abbia avuto successo, è allora possibile proporre ricorso dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale, in base al valore della lite. Infatti se la stessa ha un valore inferiore a 10mila euro, verrà adito il Giudice di Pace, in caso contrario il Tribunale.
È bene puntualizzare che, se la bolletta non supera il valore di 1.100 euro, il consumatore può difendersi da solo.
Ora che abbiamo esaminato l'iter per richiedere tutela, è necessario spiegare la ripartizione dell'onere della prova tra consumatore e società fornitrice. In base alla legge, è il consumatore a dover fornire la prova a sostegno delle proprie ragioni, ma la Corte di Cassazione, in svariate sentenze, ha affermato che, se il servizio contestato riguarda luce o gas, spetta al fornitore dimostrare che il contatore funziona in modo corretto. Il cliente è tenuto a dimostrare solo l'entità dei consumi, anche sulla base dei dati statistici relativi ai periodi precedenti a quello contestato.
Da questo deriva che, secondo la Cassazione, le bollette sono idonee a fornire la prova dei consumi riportati in fattura, salvo contestazione del consumatore.