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Balla di fieno in autostrada: nessun risarcimento per l’automobilista

Balla di fieno in autostrada: nessun risarcimento per l’automobilista
Respinta l’azione dell’automobilista contro la società responsabile del tratto di strada: si tratta di caso fortuito.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto da un automobilista che a causa di un ostacolo in mezzo alla strada finisce contro il guard-rail. L’uomo, ritrovatasi una balla di fieno in mezzo alla carreggiata di un autostrada - la stessa era caduta da un camion in transito - per evitare l’ostacolo effettua una manovra repentina e perde il controllo del mezzo che stava guidando.

L’automobilista chiama in giudizio l’ANAS, società responsabile del tratto di strada percorsa dal veicolo, per non aver rimosso, com’era suo dovere, un ostacolo potenzialmente pericoloso per i frequentatori del tratto.
La società in sua discolpa invoca la prova del caso fortuito ovvero del terzo che, percorsa l’autostrada prima del ricorrente, non aveva invocato alcun intervento per liberare il percorso. Era impensabile che la società potesse intervenire per tempo evitando il sinistro; neppure con la più diligente attività di manutenzione avrebbe potuto conoscere, prevedere ed eliminare la situazione di rischio venutasi a determinare.

Difatti la responsabilità ex art.2051 del Codice Civile (ascrivibile secondo il ricorrente ad ANAS, responsabile del tratto autostradale in cui si è verificato l’incidente), non richiede la verifica di un comportamento diligente da parte del custode, ma solo del nesso di derivazione causale tra il bene demaniale, oggetto di custodia, e l'evento di danno.

Con sentenza num. 35429/2022, la Corte di Cassazione, respinge dunque il ricorso, poiché per gli Ermellini è decisiva la constatazione che l’ostacolo, cioè una balla di fieno caduta da un camion in transito, non era stato segnalato né da altri utenti della strada, né dagli addetti alla sorveglianza diurna né, infine, dalla Polizia stradale, cui era affidata la vigilanza del tratto autostradale durante le ore notturne.
L’incidente, viste la dinamica e l’orario, è catalogabile come frutto di un caso fortuito: impensabile, quindi, un intervento tempestivo in strada degli operai dell’ANAS.

Tale caso fortuito non ha nulla a che vedere con la dimostrazione da parte del custode di avere avuto un comportamento diligente, ma consiste in una circostanza estrinseca idonea a immutare l'ordinario dinamismo causale discendente dalla cosa custodita, concretamente dotata di caratteristiche di non conoscibilità/non prevedibilità ed inevitabilità dal punto di vista oggettivo, cioè della regolarità causale, la quale spezza la prima serie causale, togliendo di mezzo gli effetti giuridici della stessa, e origina un diverso ciclo causale.


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