Nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, un soggetto agiva in giudizio nei confronti di un altro soggetto, al fine di veder accertata la sua responsabilità (ai sensi dell’art. 2052 c.c.) per i danni subiti a seguito dell’urto avvenuto con il cane che questi portava al guinzaglio.
A causa dello scontro, infatti, l’attore era caduto a terra e aveva riportato una frattura al piede, per cui era stato sottoposto a intervento chirurgico e ingessatura.
Evidenziava l’attore, inoltre, che, nell’imminenza del fatto, il convenuto si era assunto la responsabilità del sinistro, rilasciando una dichiarazione scritta, nella quale aveva indicato gli estremi della propria compagnia assicurativa (la quale, tuttavia, aveva rigettato la richiesta risarcitoria).
Il convenuto contestava la domanda risarcitoria svolta nei suoi confronti, osservando che anche il danneggiato portava i propri cani al guinzaglio e che tra i cani del danneggiato e quello del convenuto vi era un rapporto di “affettuosa amicizia in quanto tutti frequentatori dell'area verde del parco e che, la sera del sinistro, l'attore aveva attirato a sé il cane per offrigli, come d'abitudine, dei biscotti”.
Secondo il convenuto, quindi, il sinistro si era verificato per un semplice “caso fortuito” e/o con il concorso di colpa del danneggiato.
Il Tribunale di Milano riteneva, in effetti, di dover rigettare la domanda risarcitoria svolta, in quanto infondata.
Secondo il Giudice, in particolare, al caso di specie doveva applicarsi l’art. 2052 c.c., il quale prevede una “presunzione di responsabilità del proprietario o di chi si serve di un animale”, che può essere superata dimostrando che l’evento dannoso si è verificato per “caso fortuito”.
Precisava il Giudice, inoltre, che la prova del “caso fortuito” può essere fornita anche dimostrando che vi sia stato il concorso di colpa del danneggiato, laddove il comportamento di quest’ultimo abbia inciso nella produzione del danno.
Ebbene, nel caso di specie, il Giudice evidenziava che, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, era emerso come fosse evidente che il danneggiato avesse contribuito nella verificazione dell’evento dannoso, con la conseguenza che doveva ritenersi integrata “l'ipotesi di fortuito incidentale”.
Secondo il Giudice, infatti, appariva “pacifico” che il danneggiato “offrendo dei biscottini, ha attirato a sé il cane Ba. sollecitandone una reazione di esuberanza manifestata nella corsa verso l'oggetto del desiderio, al fine di recuperarlo ed esprimere la propria gratitudine, che ha causato l'urto”.
Ciò considerato, il Giudice riteneva che, nel caso in esame, sussistesse il “caso fortuito incidentale”, “in quanto la condotta dell'attore (offerta di cibo) è antecedente logico-causa del fatto dannoso (corsa del cane - urto - caduta)”.
Di conseguenza, il Tribunale di Milano rigettava la domanda risarcitoria svolta dall’attore, condannando il medesimo anche al pagamento delle spese processuali.