Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3517 del 27 marzo 2017, si è occupata proprio di un caso di questo tipo, fornendo alcune interessanti precisazioni sulla questione.
Nello caso esaminato dal Tribunale, in particolare, era stata affissa nella bacheca di un condominio una comunicazione con cui l’amministrazione annunciava il “rinvio a data da destinarsi” dell’assemblea che era stata in precedenza fissata.
Tuttavia, nonostante tale rinvio, alcuni condomini avevano deciso di riunirsi ugualmente in assemblea nella data inizialmente fissata, adottando una specifica delibera.
Di conseguenza, i condomini che non avevano partecipato all’assemblea, in quanto convinti che la stessa fosse stata rinviata, avevano deciso di impugnare la delibera adottata, chiedendo che la stessa venisse annullata.
Il Tribunale riteneva, in effetti, di dover dar ragione ai condomini che avevano impugnato la delibera, accogliendo le relative domande, in quanto fondate.
Osservava il Tribunale, che la delibera in questione doveva essere annullata, a prescindere dal fatto che, nel caso di specie, il rinvio dell’assemblea condominiale non fosse stato comunicato con le stesse modalità previste per la convocazione, come previsto dall’art. 66 delle disposizione attuative al cod. civ.
Secondo il Tribunale, infatti, l’invalidità della delibera doveva essere affermata sulla base di quanto previsto dall’art. 1136, comma 6, cod. civ., ai sensi del quale l’assemblea di condominio non può deliberare se non risulti che tutti i condomini siano stati regolarmente convocati.
Evidenziava il Tribunale, in proposito, che l’applicazione di tale disposizione, comporta necessariamente che debbano considerarsi invalide le delibere alle quali uno o più condomini non siano stati messi nelle condizioni di partecipare.
Secondo il Tribunale, dunque, la delibera impugnata doveva essere annullata, in quanto l’assenza dei condomini che avevano impugnato doveva considerarsi pienamente giustificata, dal momento che era stato loro comunicato (sebbene in modo informale) il rinvio dell’assemblea in questione.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Milano decideva di dichiarare l’invalidità e annullare la delibera oggetto di impugnazione, condannando il condominio anche al pagamento delle spese processuali.