Vista l’importanza di tale organo, è importante capire cosa accade qualora un condomino, che non abbia partecipato all'assemblea e non abbia nominato un delegato, non condivida le decisioni assunte in sua assenza. Vediamo, quindi, se il condomino assente può opporsi alle scelte assunte in assemblea e, soprattutto, in che modo può far valere i suoi diritti.
Partiamo dal dettato normativo e, in particolare, dall’art. 1137 del c.c., il quale dispone che i condomini assenti, dissenzienti dalla delibera o astenuti hanno la facoltà di impugnare le delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale, al fine di ottenerne l’annullamento.
Nello specifico:
- gli assenti sono coloro che non prendono parte all’assemblea;
- i dissenzienti sono coloro che, pur presenti, hanno votato contro la delibera;
- gli astenuti sono i condomini che, pur presenti, scelgono di non esprimere il proprio voto.
Il termine di impugnazione della delibera è pari a 30 giorni e decorre:
- dalla data della votazione per i presenti che si oppongono o si astengono;
- dal ricevimento del verbale (che viene inviato dall’amministratore) per gli assenti.
Il detto termine di 30 giorni si applica solo alle delibere annullabili (quelle affette da vizi di minore gravità) e non a quelle nulle (che sono invece affette da vizi maggiori); queste ultime, infatti, possono essere impugnate senza limiti di tempo.
L'impugnazione è ammessa solo in presenza di un interesse concreto e attuale, ossia di un danno reale e rilevante. Non possono, quindi, impugnare una delibera i condomini che:
- subiscono un danno insignificante, poiché importi minimi non sono riconosciuti come rilevanti in tribunale;
- sono stati convocati correttamente e sollevano eccezioni solo per altri condomini non convocati (solo i diretti interessati potrebbero contestare la mancata convocazione);
- cercano chiarimenti sul bilancio, senza però indicare un errore specifico (in questo caso è possibile richiedere la documentazione contabile all’amministratore).
- delibere annullabili: decisioni viziate da errori formali o procedurali, contrarie alla legge o al regolamento;
- delibere nulle: decisioni con oggetto impossibile o illecito, prive di elementi essenziali o che eccedono le competenze dell’assemblea.
Esempi di delibere nulle: decisioni che vietano la presenza di animali domestici senza unanimità; delibere che impongono lavori sui balconi di proprietà esclusiva; decisioni che prevedono la vendita di parti comuni senza il consenso unanime; modifiche definitive ai criteri di ripartizione delle spese o esoneri concessi ad alcuni condomini senza unanimità.
A differenza delle delibere annullabili, che devono essere contestate entro 30 giorni (dalla votazione o, per gli assenti, dalla ricezione del verbale), le delibere nulle possono essere impugnate da chiunque in qualsiasi momento, purché vi sia un interesse concreto e attuale a ottenere la declaratoria di nullità.
L’impugnazione deve essere formalizzata tramite un avvocato, che notificherà l’atto di citazione all’amministratore di condominio (e, in alcuni casi, anche agli altri condomini). È generalmente richiesto il tentativo preventivo di mediazione.