Nel caso esaminato dalla Corte, una condomina aveva agito in giudizio, chiedendo la revocazione per errore di fatto (art. 395, n. 4, codice di procedura civile) della sentenza di primo grado che aveva rigettato l’impugnazione proposta avverso la deliberazione assembleare medesima.
Il condominio si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda proposta.
La Corte d’Appello rilevava, in via preliminare, che, ai sensi dell’art. 395, n. 4, codice di procedura civile, la revocazione della sentenza per errore di fatto può essere richiesta in caso di una svista o di un errore materiale da parte del giudice, mentre “non deve consistere in un errore di valutazione o di scelta dei criteri interpretativi”.
L’errore, inoltre, deve essere “essenziale e decisivo (nel senso che tra l’erronea percezione del giudice e la pronuncia da lui emessa deve sussistere un rapporto causale tale che senza l’errore la pronuncia medesima sarebbe stata diversa)”.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello osservava che la sentenza impugnata aveva statuito quanto alle tabelle millesimali, che la deliberazione era stata adottata con le maggioranze previste dall’art. 1136, comma 2, codice civile.
In proposito, il giudice d’appello osservava, inoltre, coma la Corte di Cassazione avesse precisato, quanto alle maggioranze necessarie per l’approvazione di tali tabelle, che, non trattandosi di atto negoziale, non era necessario il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136, comma 2, codice civile (Sez. Unite, sentenza 9 agosto 2010, n. 18477).
Infatti, “la deliberazione che approva le tabelle millesimali, non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condominio, che è nella legge previsto, ma solo come parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato in base ad una valutazione tecnica”.
Tali tabelle, peraltro, secondo la Corte, sono allegate al regolamento di condominio, il quale, in base all’art. 1138 codice civile, viene approvato dall’assemblea a maggioranza.
Pertanto, considerato che le tabelle “non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, ma soltanto il valore di tali unità rispetto all’intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, appare logico concludere che tali tabelle vanno approvate con la stessa maggioranza richiesta per il regolamento di condominio”.
Osserva la Corte, in proposito, che tale modalità di approvazione “non comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei condomini, in quanto, nel caso di errori nella valutazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, coloro i quali si sentono danneggiati possono chiedere, senza limiti di tempo, la revisione ex art. 69 disposizioni di attuazione al codice civile”.
Alla luce di tali considerazioni, secondo la Corte d’Appello, le tabelle millesimali apparivano approvate in maniera del tutto legittima e risultava evidente l’errore di fatto in cui era incorso il giudice, il quale, nell’esaminare il verbale dell’assemblea di condominio, non aveva rilevato che il totale dei millesimi non raggiungeva il quorum richiesto dall’art. 1136, comma 2, codice civile.
Di conseguenza, la Corte d’Appello accoglieva la domanda di revocazione proposta dalla condomina, rigettando l’appello proposto avverso il capo della sentenza impugnata che annullava la delibera assembleare.