La II Sezione Civile della Cassazione, con la
sentenza n. 4821/2019, si è espressa in merito alla legittimità dell’esercizio della
servitù di passaggio anche da parte di terzi.
La pronuncia trae origine dall’
azione proposta da un uomo nei confronti di due coniugi, al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio sui terreni di sua
proprietà.
Secondo la tesi dell'
attore, il diritto di passaggio dei convenuti sarebbe stato da qualificarsi come un diritto di natura personale; pertanto, egli lamentava l’illiceità della
condotta delle controparti, le quali avevano consegnato anche a terzi (nella specie, ospiti e personale di servizio) le chiavi del cancello di accesso alla
strada in questione.
Il
Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo che il diritto dei coniugi fosse una servitù irregolare e non una servitù prediale, in quanto non veniva imposto un peso su un fondo a favore di altro
fondo, bensì un vantaggio personale.
La sentenza veniva appellata dai coniugi. La Corte di secondo grado accoglieva l’
impugnazione, concludendo per l’esistenza di una vera e propria servitù di passaggio, e quindi di un diritto di natura reale. Gli eredi dell’originario attore proponevano allora
ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la statuizione della Corte d'Appello.
In particolare, secondo la Suprema Corte, nel diritto di passo devono ritenersi comprese tutte le concrete e varie modalità del passaggio, inteso quale “utilitas” che il proprietario del fondo dominante riceve non solo in via diretta, cioè mediante l’esercizio del diritto personale o dei familiari e di tutti coloro che detengano il fondo dominante in suo nome, ma anche in via indiretta, attraverso le visite di terzi, riferibili alle normali esigenze della vita di relazione.
Inoltre, secondo i giudici di legittimità, “la corte territoriale, consentendo l’accesso alla stradella ad ospiti e personale, ha fatto riferimento alla normalità delle relazioni sociali e dei rapporti intrattenuti con i terzi dal proprietario del fondo dominante e dai suoi familiari”.