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Anche se il marito è invalido l'assegno di mantenimento è ugualmente dovuto e non va ridotto

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Anche se il marito è invalido l'assegno di mantenimento è ugualmente dovuto e non va ridotto
E’ del 31 marzo scorso una nuova pronuncia della Corte di Cassazione in materia di assegno di mantenimento (Cass. civ., ordinanza n. 6252 del 31 marzo 2016).

Questa volta, la Corte di Cassazione si è trovata a dover risolvere il quesito relativo alla legittimità della richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento posto a carico del coniuge che sia affetto da una forma di invalidità fisica.

Come noto, al momento della pronuncia della separazione o del divorzio, il giudice può porre a carico di uno dei coniugi il pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge stesso e/o dei figli minorenni (o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti). Ciò è espressamente previsto dal codice civile all'art. 156.

L’importo di tale assegno viene determinato dal giudice in considerazione delle condizioni economico-reddituali dei coniugi, sulla base del principio generale per cui i coniugi, dopo la separazione o il divorzio, devono essere posti nelle condizioni di mantenere un tenore di vita analogo a quello di cui godevano nel corso del matrimonio.

Va osservato, poi, che le disposizioni che siano state assunte in sede di separazione o divorzio non sono, tuttavia, immodificabili, dal momento che è possibile chiedere la “modifica delle condizioni di separazione o divorzio” laddove venga a cambiare la situazione di fatto e reddituale degli ex coniugi.

Inoltre, occorre precisare anche che non sempre è dovuto l’assegno di mantenimento, in quanto se al coniuge viene “addebitata” la separazione, allo stesso non può essere riconosciuto il mantenimento, dal momento che il coniuge è stato ritenuto responsabile della fine del matrimonio stesso, in ragione della sua violazione dei doveri e degli obblighi fondamentali derivanti dal matrimonio (si veda in proposito art. 143 del codice civile).

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza sopra citata, la Corte d’Appello aveva ridotto l’assegno di mantenimento posto a carico del marito in sede di separazione personale e la moglie aveva proposto ricorso per Cassazione, opponendosi a tale determinazione.

In particolare, la Corte d’Appello aveva ridotto l’importo dell’assegno di mantenimento in quanto il marito aveva dedotto e provato di essere affetto da una forma di invalidità, che influiva sulle sue capacità economiche e reddituali.

Secondo la moglie, invece, tale riduzione sarebbe stata illegittima, in quanto, “le condizioni di salute del marito non gli precludono l'attività lavorativa, mentre l'assegno di invalidità può essere attribuito anche a chi continua a lavorare”.

Ebbene, la Corte di Cassazione ritiene di dover accogliere le argomentazioni svolte dalla moglie, osservando come i suoi rilievi fossero precisi e puntuali e richiamassero la documentazione già agli atti.

Di conseguenza, la Cassazione ritiene opportuno rinviare la causa ad un nuovo esame della Corte d’Appello, la quale avrebbe errato nel disporre la riduzione dell’assegno di mantenimento a carico del marito, sussistendo delle “circostanze di fatto o elementi documentali in atti, che dovranno appunto costituire oggetto di maggior approfondimento da parte del giudice a quo, in diversa composizione”.

Infatti, secondo la Corte, il giudice del secondo grado di giudizio non avrebbe tenuto in adeguata considerazione le varie argomentazioni svolte dalla ricorrente, la quale aveva anche dato atto del fatto che le condizioni economiche del marito non erano affatto modeste, “disponendo egli di un conto corrente con un saldo cospicuo e di una casa, oltre quella di proprietà dove vive a Roma”, con la conseguenza che risultava necessaria “una comparazione articolata , analitica e specifica delle condizioni economiche tra i coniugi che, per molti versi, non è stata approfondita”.


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