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No alla violazione delle regole della strada per il pedone che attraversi in prossimità delle strisce pedonali

No alla violazione delle regole della strada per il pedone che attraversi in prossimità delle strisce pedonali
Non sussiste alcuna responsabilità in capo al pedone che, attraversando la strada vicino alle strisce pedonali, sia stato investito da un ciclista che è morto in seguito all’impatto.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 47204/2019, si è pronunciata in merito alla sussistenza o meno di una responsabilità ai sensi dell’art. 589 del c.p., aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, a carico del pedone che, mentre attraversava la strada nei pressi delle strisce pedonali, è stato investito da un ciclista che è poi deceduto per l’impatto.

Nel caso di specie una donna, trovandosi in un tratto di strada costeggiato da case ed esercizi commerciali, attraversava la carreggiata a nove metri di distanza dalle strisce pedonali, venendo investita da un ciclista che decedeva a causa della rovinosa caduta.
Tribunale e Corte d’Appello pronunciavano sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, evidenziando come, visto che la vicenda si era verificata ad una così breve distanza da un attraversamento pedonale ampiamente segnalato, il ciclista avrebbe dovuto prestare particolare attenzione alla possibile presenza di pedoni. Gli stessi Giudici sottolineavano, peraltro, che, data l’elevata velocità a cui procedeva, era comunque molto probabile che il ciclista avrebbe investito il pedone anche se questo si fosse trovato sopra le strisce, posto che le stesse erano a brevissima distanza dal luogo dell’accaduto.

Le parti civili proponevano ricorso in Cassazione, lamentando come i Giudici di merito si fossero soffermati sulla condotta della vittima anziché su quella tenuta dal pedone, ed evidenziando, inoltre, che, se il pedone avesse rispettato le regole sulla circolazione stradale, si sarebbe potuta evitare la morte del ciclista.
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili le doglianze esposte dai ricorrenti, considerandole volte ad ottenere una mera valutazione alternativa del quadro probatorio.

Gli stessi Giudici di legittimità, inoltre, hanno ritenuto insuscettibili di censura le motivazioni addotte dalla Corte d’Appello secondo cui il modesto grado di difformità della condotta tenuta dal pedone rispetto a quella attesa rende il suo comportamento causalmente irrilevante rispetto all’incidente verificatosi.
La medesima Corte ha, altresì, evidenziato che, per costante orientamento giurisprudenziale, in prossimità degli attraversamenti pedonali, ancor più se posti in un tratto costeggiato da case e negozi, come nel caso concreto, il conducente di un qualsiasi veicolo deve osservare la massima prudenza, nonché mantenere una velocità particolarmente moderata, visto che il diritto di precedenza spetta sempre al pedone che attraversi la strada, sia sulle strisce che nelle loro vicinanze. Proprio in ragione di tale principio generale, per gli Ermellini la condotta del ciclista, che non ha rispettato gli obblighi di prudenza che gravavano su di lui vicino agli attraversamenti pedonali, avrebbe causato in ogni caso l’investimento del pedone anche se questo si fosse trovato esattamente sulle strisce.

La Suprema Corte ha, peraltro, precisato che "l'accertata violazione, da parte di uno dei soggetti coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può di per sé far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere".







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