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Con l'accordo di separazione i coniugi possono regolare anche rapporti patrimoniali ulteriori rispetto al mero mantenimento e alla casa coniugale

Famiglia - -
Con l'accordo di separazione i coniugi possono regolare anche rapporti patrimoniali ulteriori rispetto al mero mantenimento e alla casa coniugale
Come noto, è possibile (anche se piuttosto raro) che i coniugi siano d’accordo nel chiedere la separazione personale.
In questo caso, essi possono predisporre un accordo di separazione consensuale, ai sensi dell’art. 711 codice di procedura civile, che verrà sottoposto al giudice, il quale, se lo riterrà congruo, procederà ad omologarlo.

Ma quale può essere il contenuto di questo accordo? Esso può riguardare anche rapporti patrimoniali tra i coniugi che non siano direttamente collegati con il matrimonio?

Stando a quanto previsto dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16909 del 19 agosto 2015, la risposta dovrebbe dirsi positiva.

Nel caso esaminato dalla Corte, la moglie aveva agito in giudizio avverso la decisione del Tribunale che, nel dichiarare la separazione, aveva anche dichiarato la perdita di efficacia di alcuni accordi patrimoniali che erano stati stipulati tempo addietro dai coniugi.

La Corte d’Appello aveva accolto l’impugnazione proposta ritenendo che “le pattuizioni economiche inerenti la separazione fra i coniugi devono inerire o l'assegno di mantenimento, o l'assegnazione della casa familiare, mentre nella specie gli accordi si limitavano a disciplinare, in occasione della separazione, alcuni interessi economici relativi a pregressi rapporti tra le parti, non avendo la moglie chiesto alcunché circa il mantenimento personale, né essendovi luogo all'assegnazione dell'abitazione, in mancanza di figli minori o non autosufficienti conviventi”.

Dunque, nel caso di specie, secondo la Corte d’Appello, poiché gli accordi impugnati non avevano ad oggetto né il mantenimento, né l’assegnazione della casa familiare, limitandosi gli stessi a disciplinare alcuni rapporti patrimoniali tra le parti, essi non potevano essere inseriti nell’accordo di separazione e, pertanto, il giudice non poteva legttimamente decidere di dichiararne la perdita di efficacia.

Infatti, secondo la Corte d’Appello, per ritenere cessati detti accordi patrimoniali “sarebbe occorsa una dichiarazione di volontà concorde dei coniugi”.

Giunti al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, ritiene di non dover aderire alle argomentazioni svolte dalla Corte d’Appello, accogliendo il ricorso proposto avverso tale decisione.

Osserva la Corte, infatti, come l’accordo di separazione consensuale abbia “un contenuto essenziale - il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegno di mantenimento ove ne ricorrano i presupposti - ed un contenuto eventuale, non direttamente collegato al precedente matrimonio, ma costituito dalle pattuizioni che i coniugi intendono concludere in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata, a seconda della situazione pregressa e concernenti le altre statuizioni economiche”.

Nel caso di specie, la Cassazione rileva come i coniugi avessero stabilito, in sede di separazione, una serie di “regole di futura condotta”, che avrebbero dovuto essere seguite a seguito dell’avvenuta separazione, quali “la vendita dell'immobile, già casa coniugale e di proprietà del marito, a terzi, al fine di restituire un terzo del ricavato alla moglie; dall'altra parte, l'attribuzione alla moglie del diritto a continuare ad abitare l'immobile, insieme alle proprie madre e nonna, sino alla menzionata vendita del bene, con obbligo del marito di pagare una percentuale del mutuo contratto a suo tempo dalla moglie per soprelevare il bene, nonché tutte le utenze e le imposte sino alla vendita medesima con restituzione della somma ricevuta (vendita evidentemente programmata a breve, ma che le parti affermano come non ancora avvenuta), ed altro”.

Secondo la Cassazione, dunque, la Corte d’Appello non ha tenuto in adeguata considerazione il fatto che, pur essendo vero che “gli accordi aventi causa nella separazione devono necessariamente riguardare l'abitazione familiare o l'assegno di mantenimento”, è pur vero che tale assegno di mantenimento “può essere sostituito da altre forme di contribuzionee che “nel medesimo accordo possono convivere, come sopra esposto, obblighi sostitutivi dell'assegno del mantenimento (da riconsiderare eventualmente in sede di divorzio) con la regolamentazione di pregressi rapporti patrimoniali”.

In sostanza, deve concludersi nel senso che l’accordo di separazione può contenere anche delle statuizioni relative alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali pregressi tra le parti, i quali si pongono come degli obblighi che si sostituiscono a quello di corrispondere l’assegno di mantenimento.


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