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Accertamenti bancari: chi può esserne coinvolto?

Accertamenti bancari: chi può esserne coinvolto?
L’accertamento bancario può estendersi anche a tutti i soggetti non titolari di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo
L’accertamento bancario è fondato sulla ricostruzione di movimenti finanziari non giustificabili da parte dell’imprenditore (sia esso persona fisica che società commerciale) ovvero dal lavoratore autonomo.

Il procedimento è regolato dall’articolo 32, comma 1, n. 2 del DPR n. 600/1973 il quale prevede che sono considerati “ricavi” ovvero “compensi” i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito di rapporti finanziari, salvo che il contribuente non indichi il soggetto beneficiario di questi movimenti e che tali movimenti non risultino dalle scritture contabili.

Sul tema, in particolare, si è espressa recentemente la Suprema Corte con la sentenza del 31 gennaio 2017 n. 2432, chiarendo l’ambito di applicazione della presunzione legale relativa agli accertamenti bancari di cui all’articolo sopra citato, precisando che la stessa è riferibile non solo ai titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma alla totalità dei contribuenti.

La vicenda trae origine a seguito di un’indagine finanziaria effettuata nei confronti di un contribuente (persona fisica), sul cui conto corrente erano stati registrati diversi versamenti di denaro contante che il soggetto giustificava come “operazioni eseguite a proprio favore dal padre”.

Ne conseguiva così un accertamento fiscale ai fini IRPEF per un valore complessivo pari ai versamenti effettuati sul citato conto corrente. Il maggior reddito attribuito veniva quindi qualificato come “reddito diverso”, in quanto derivante da lavoro autonomo occasionale svolto dal contribuente nella società del padre.
Arrivata la questione fino in Cassazione, i giudici aditi hanno chiarito che “la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti; ciò in considerazione del richiamo, operato dal citato art. 32 comma 1, n. 2, d. P.R. n. 600 del 1973, anche all’art. 38 del medesimo d.P.R., riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche”.
La Suprema Corte ha, altresì, definito le modalità applicative di suddetta presunzione, chiarendo che i “dati ed elementi attinenti ai rapporti bancari desunti dalle indagini finanziarie possono essere utilizzati nei confronti di tutti i contribuenti destinatari di accertamenti previsti dal d.P.R. n. 600 del 1973”.

Infine, i giudici della Corte hanno specificato che la presunzione legale in questione si articola secondo due diverse modalità:
- per operazioni bancarie di prelevamento conservano validità presuntiva solo nei confronti di titolari di reddito d’impresa;
- le operazioni di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia adempiendo all’onere probatorio (dimostrando cioè che ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che, al contrario, tali redditi non incidono sull'imponibile).


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