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Articolo 2 Norme sui licenziamenti individuali

(L. 15 luglio 1966, n. 604)

[Aggiornato al 30/03/2023]

Dispositivo dell'art. 2 Norme sui licenziamenti individuali

1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

2. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.

3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è inefficace.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all'articolo 9 si applicano anche ai dirigenti.

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