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Articolo 20 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

[Aggiornato al 07/04/2023]

Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione

Dispositivo dell'art. 20 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

3. È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

4. Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15 septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

7. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio"(1).

Note

(0) La rubrica della disposizione è stata modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
La previgente formulazione così recitava: "Credito d'imposta".
(1) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto, nel modificare la presente disposizione, (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

Spiegazione dell'art. 20 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500,00, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Tale disposizione è volta, così come quella dell’art. 17 che prevede le agevolazioni fiscali, ad incentivare l’accesso alla mediazione.

Entro il 30 maggio di ciascun anno, il Ministero della giustizia comunica all’interessato l’importo del credito d’imposta spettante e trasmette, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
Il credito non dà luogo a rimborso. Ciò significa che, nel caso in cui la quota del credito spettante per l’anno d’imposta risulti superiore all’imposta netta, il credito che non ha trovato capienza potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva dichiarazione dei redditi.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e la Fondazione “ADR Commercialisti”, si sono interrogati in merito all’opportunità delle scelte operate dal legislatore tramite l’inserimento dell’art. 20, offrendo alcune prospettive critiche sul credito d’imposta, soprattutto per quanto attiene alla sua fruibilità da parte delle persone fisiche e alla mancata possibilità di ottenere direttamente un rimborso.
La norma, infatti, prevede che il credito d’imposta possa essere utilizzato in compensazione da chi compila il modello F24 (art. 17 del D. lgs. n. 241/1997) oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, portato in diminuzione delle imposte sui redditi.
Il fatto che il legislatore abbia previsto l’utilizzabilità del credito d’imposta unicamente tramite compensazione, a detrazione di altre imposte, ed escludendo letteralmente la sua rimborsabilità, sembra costituire una forma di “discriminazione” nei confronti di una vasta platea di soggetti e, nello specifico, di coloro i quali hanno un’imposta lorda di importo minore rispetto alle detrazioni d’imposta a loro spettanti e che, quindi, sono di fatto impossibilitati dal poter usufruire del citato vantaggio fiscale.
In altre parole, il credito d’imposta, così come previsto dal vigente comma 4 dell’art. 20, non è in alcun modo “monetizzabile”, poiché non produce alcun tipo di rimborso monetario.
A tal riguardo, il Consiglio ha suggerito l’eliminazione dell’inciso che esclude la possibilità di rimborso di cui al comma 4 dell’art. 20. In tal modo, la mediazione risulterebbe maggiormente appetibile anche a quella categoria di soggetti che hanno una ristretta capienza fiscale e che, stando alla vigente normativa, non vedono, in tale procedura, un particolare strumento di agevolazione.

Il Consiglio, inoltre, ha proposto anche di aggiungere alla disposizione un comma 4-bis, in virtù del quale si preveda una deroga alla disciplina di cui all’art. 17 del D. lgs. n. 241/1997, offrendo la possibilità di utilizzare il credito d’imposta tramite compensazione anche oltre il termine della data di presentazione della dichiarazione successiva. In tal modo, coloro che al momento della corresponsione dell’indennità di mediazione non abbiano una capienza fiscale tale da permettergli di accedere all’utilizzo del credito, potranno comunque fruire del beneficio alla prima dichiarazione utile.

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