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Articolo 17 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

[Aggiornato al 07/04/2023]

Risorse, regime tributario e indennitą

Dispositivo dell'art. 17 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione, corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

4. Il regolamento dell'organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell'accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo.

5. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

  1. a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;
  2. b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
  3. c) gli importi a titolo di indennità per le spese di avvio e per le spese di mediazione per il primo incontro;
  4. d) le maggiorazioni massime dell'indennità dovute, non superiori al 25 per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
  5. e) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero è demandata dal giudice;
  6. f) i criteri per la determinazione del valore dell'accordo di conciliazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3.

6. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dell'articolo 5 quater, comma 2, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

7. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione.

8. L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.

9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati in 5,9 milioni di euro per l'anno 2010, in 7,018 milioni di euro per gli anni dal 2011 al 2022 e in 13,098 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

  1. a) quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato;
  2. b) quanto a 6,08 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206(5).

Note

(1) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre 2012 - 6 dicembre 2012, n. 272 (in G.U. 1a s.s. 12/12/2012, n. 49), ha dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale: [...] m) dell'art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell'art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo".
(3) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
(4) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
(5) Tale disposizione è stata modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

Ratio Legis


Spiegazione dell'art. 17 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Tra le finalità che il Ministero della Giustizia ha voluto perseguire attraverso l'emanazione del D. Lgs. n. 28 del 2010 c’è quello di rendere la mediazione uno strumento accessibile ad una platea di soggetti il più ampia possibile, incoraggiandoli, su tutti i fronti, a ricorrere a tale procedura. Per questo motivo, sono stati introdotti diversi incentivi fiscali.
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono infatti esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Viceversa, il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. La Commissione Luiso, istitutia dal governo il 12.3.2021 al fine di elaborare proposte in materia di processo civile e di strumenti alternativi, propone di aumentare questo limite ad € 100.000,00.


Il comma 4 si occupa di disciplinare l’ammontare delle indennità dovute agli organismi di mediazione per l’espletamento della procedura di mediazione.
L’art. 16 del D.M. 18 Ottobre 2010 n. 180 afferma innanzitutto che l’indennità comprende:
- le spese di avvio del procedimento;
- le spese di mediazione.

Per le spese di avvio è dovuto, da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo fisso pari ad € 40,00, per le liti di valore fino a € 250.000,00, e di € 80,00 per quelle di valore superiore. Tale importo deve essere versato anche nel caso in cui la procedura di mediazione si concluda senza il raggiungimento di un accordo.


Per quanto riguarda le spese di mediazione, l’importo dovuto da ciascuna parte è determinato “per scaglioni” contenuti nella “tabella A” allegata al D.M. 180/2010. Tale importo può essere aumentato - in misura non superiore ad un quinto - tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare e deve essere aumentato - in misura non superiore ad un quarto - nel caso di successo della mediazione. Deve altresì essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 28 del 2010.
Il valore della lite, indispensabile al fine del calcolo dell’indennità sulla base degli scaglioni, viene indicato nella domanda di mediazione a norma del Codice di procedura civile.
Inoltre, è importante sottolineare che le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, a prescindere dal numero di incontri che si svolgeranno.

Il comma 11 dell’art. 16 del D.M. 180/2010, poi, prevede che le spese di mediazione siano dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento; tuttavia, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, vengono considerati come un’unica parte.
Così come per l’ordinario processo civile davanti al Tribunale, anche per la mediazione vale l’esenzione dal pagamento dell’indennità per coloro che si trovino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La parte che voglia usufruire di tale beneficio è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale comprova i propri requisiti per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

Il comma 5-ter della norma in commento, infine, prevede (in maniera forse improvvida) che “nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione”.
Tale previsione, indirettamente, finisce con lo svilire l’opera del mediatore il quale sa che se si impegnerà, spendendo tempo ed energie, per convincere le parti ad entrare in mediazione, senza tuttavia ottenere il loro consenso, l’organismo per il quale presta il proprio servizio non otterrà alcun compenso.

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