Prima della modifica della norma - intervenuta ad opera del
legislatore con D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in
legge con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 - era possibile per le parti adire un qualunque organismo di mediazione, a prescindere dalla “competenza territoriale” dello stesso. Oggi, invece, tale lacuna normativa è stata colmata, e il procedimento di mediazione parte con una domanda scritta da depositare presso la segreteria di un
organismo iscritto nel registro che abbia
sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la
controversia
In tal modo si configura una sorta di “territorialità” del tentativo di mediazione, stabilendo un collegamento con la
competenza territoriale del giudice. In altre parole, tale meccanismo prevede che venga innanzitutto individuato il foro giudiziale e, di conseguenza, l’organismo a cui accedere per la mediazione.
Nell’ipotesi di “conflitto tra più domande” il legislatore stabilisce che la mediazione si svolga dinanzi all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.
Dal punto di vista prettamente pratico, la parte istante compila per prima la domanda (che è di solito scaricabile dal sito internet dell’organismo prescelto), provvede al pagamento delle spese di avvio del procedimento e deposita il tutto presso la segreteria dell’organismo stesso. Contestualmente, la parte istante provvederà a corrispondere all’organismo adito le spese di avvio del procedimento (art. 16, comma 2, D.M. Giustizia 180/2010: 40,00 €, oltre IVA come per legge, per liti fino a 250.000,00 €; 80,00 €, oltre IVA come per legge, per liti di importo superiore). La parte invitata in mediazione, a sua volta, sarà tenuta a versare i medesimi importi al momento della propria adesione al procedimento, ovvero durante il primo incontro.
Le spese di mediazione, adempiute dalle parti, comprendono anche l’onorario del mediatore, tenendo conto che il primo incontro di mediazione è sempre gratuito.
Il secondo comma dell’articolo disciplina l’individuazione dell’oggetto della controversia. Come si evince dalla norma, è necessario indicare l’
identità delle parti, l’
oggetto della vertenza, almeno nelle sue linee essenziali, e le
ragioni della pretesa, in modo da fornire al mediatore un quadro chiaro, ma allo stesso tempo snello, della ragione del contendere. Naturalmente, gli elementi posti alla base delle pretese di ciascuna parte saranno indicati, per forza di cose, in maniera più sintetica e contenuta rispetto a quanto accadrebbe se si trattasse di un vero e proprio
atto di citazione.
Particolare rilevanza assume, anche per le sue ricadute pratiche, il terzo comma della disposizione in commento: il ruolo dell’avvocato nella procedura di mediazione.
In tema di obblighi di informazione è importante sottolineare la necessità che l’informativa fornita dall’avvocato al cliente sia specifica, e non meramente formale, e abbinata a quella sulle agevolazioni fiscali di cui la parte in mediazione può usufruire. La sanzione per l’omessa informativa è stata individuata nell’annullabilità del contratto concluso con l’assistito. L’avvocato dovrà informare la parte al momento del formale conferimento dell’incarico, facendole sottoscrivere un’apposita informativa.
L’obbligo di informativa gravante sull’avvocato nei confronti del cliente non è, come accennato, meramente formale e burocratico, ma riveste una fondamentale importanza ai fini della comprensione, da parte dell’assistito, della finalità della mediazione. L’avvocato, a tal fine, dovrebbe istruire il cliente su qual è l’atteggiamento corretto da tenere durante l’incontro di mediazione, ovvero l’ascolto e l’apertura alle soluzioni offerte dall’altra parte. Al cliente deve essere chiaro che in mediazione ci si svincola dalla logica “vinco/perdo”, per approcciarsi ad una soluzione concordata che tenga in considerazione, e cerchi di soddisfare, gli interessi di entrambe le parti.
Infine, è importante sottolineare come tutto ciò che viene dichiarato durante la mediazione è
coperto dal segreto e non potrà essere utilizzato dalla controparte in un eventuale
processo. Tuttavia, anche su questo aspetto, è necessario informare il cliente: egli è infatti sempre libero di non rispondere, anche se il procedimento è coperto da riservatezza.