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Articolo 11 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

(D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

[Aggiornato al 07/04/2023]

Conclusione del procedimento

Dispositivo dell'art. 11 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne da' atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è formulata e comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore da' atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.

6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del Codice Civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento(2).

Note

(0) La rubrica della disposizione è stata modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
La rubrica previgente così recitava "Conciliazione".
(1) Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.

Spiegazione dell'art. 11 Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Il procedimento di mediazione può avere differenti risultati.
Innanzitutto, è possibile che le parti riescano a raggiungere, grazie all’intervento del mediatore, un accordo amichevole. Naturalmente, questa è la conclusione più auspicabile, che soddisfa le esigenze avute di mira con l’introduzione dell’istituto della mediazione, ovvero lo sfoltimento del carico giudiziario pendente presso i tribunali italiani. In tale primo caso, sono le parti a trovare un accordo che, pur essendo stato favorito dall’attività del mediatore, è comunque espressione della loro volontà, senza che il conciliatore abbia inciso sul contenuto dell’accordo. In tale circostanza, il mediatore si limiterà a formare un “processo verbale” dell’avvenuta conciliazione.
Qualora l’accordo amichevole non sia raggiunto, il mediatore formula, se le parti lo richiedono, una proposta conciliativa.


In linea teorica, nella procedura di mediazione il mediatore dovrebbe astenersi da qualsivoglia forma di valutazione o proposta. Tuttavia, quest’ultima potrebbe rivelarsi utile, o addirittura indispensabile, per superare un momento di impasse che impedisce, nonostante gli sforzi intrapresi per raggiungere un'intesa, di trovare un punto d’incontro concreto e traducibile in un accordo scritto. In tal caso, viene in gioco la proposta formulata dal mediatore. Tale proposta è comunicata alle parti per iscritto e l'accettazione o il rifiuto della stessa devono pervenire entro sette giorni dalla comunicazione. Nel caso di accettazione della proposta da parte di tutti, la conciliazione è raggiunta. Viceversa, in mancanza anche di un solo consenso, la conciliazione è da considerarsi fallita. In caso di mancata risposta, il silenzio equivale a rifiuto.
Nella proposta conciliativa non possono essere riportate le dichiarazioni e le informazioni comunicate dalle parti, e ciò in ossequio al generale dovere di riservatezza (disciplinato dagli articoli 9 e 10 della normativa sulla Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) che connota l’intero procedimento di mediazione, in tutte le sue fasi. Inoltre, la proposta del mediatore non deve essere contraria a norme imperative e di ordine pubblico, ex art. 14 del D.lgs. 28 del 2010, comma 2. L’accordo raggiunto o la proposta accettata possono inoltre prevedere il pagamento di una somma di danaro per ogni
violazione o inosservanza o ritardo nell’adempimento.

Il “processo verbale” redatto dal mediatore riveste un’importanza non trascurabile. Infatti, nel caso di verbale positivo di accordo, lo stesso potrà essere portato ad esecuzione (costituisce, infatti, titolo esecutivo ai sensi del successivo articolo 12). Viceversa, il verbale che attesta la mancata conciliazione determina alcune conseguenze sul piano sanzionatorio. L’ultimo periodo del primo comma della norma in commento, infatti, prevede che il mediatore informi le parti, prima della formulazione della proposta, delle conseguenze previste dall’art. 13 del D.lgs. 28 del 2010, che inerisce per l'appunto alle spese processuali.

Tuttavia, è bene osservare che il mediatore, a causa dell’insufficienza di argomenti o della scarsa collaborazione delle parti, potrebbe non avere elementi utili sufficienti per poter formulare una proposta.
La proposta svolta dal mediatore, inoltre, non deve essere motivata, ma solo descritta ed esposta per iscritto, e poi allegata al verbale.

Interessante notare come il "decreto del fare" (Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98) abbia introdotto una nuova forma di proposta conciliativa affidata al giudice, nel corso della causa, che rappresenta un’evoluzione e un progresso della disciplina tradizionale del tentativo di conciliazione giudiziale. L’articolo a cui si fa riferimento è il 185 bis del Codice di procedura civile, che prevede appunto la facoltà per il giudice, in qualunque momento della causa, a partire dalla prima udienza e fino alla chiusura dell’istruzione, di formulare una proposta conciliativa o transattiva, tenendo conto della natura del giudizio, del valore della controversia e dell’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.


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