Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 10968 del 26 aprile 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di diffida ad adempiere, l'unico onere che, ai sensi dell'art. 1454 c.c., grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro cui l'altra dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione "ope legis" del contratto, non tollerando un ulteriore ritardo nell'adempimento; di talché, qualora il contraente intimi con la diffida una somma superiore all'intero importo dovuto in base al contratto, quest'ultima non determina la risoluzione del contratto, giacché in tal caso è l'intimante che non intende adempiere al contratto.

(massima n. 2)

In tema di appalto di opere pubbliche, le disposizioni speciali dettate con riferimento alle ipotesi di inadempimento del contratto di appalto (così come agli artt. 1662, 1667, 1668, 1669 c.c. o all'art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006) integrano, senza peraltro sostituirli, i principi generali dettati dal legislatore in tema di mancato adempimento e di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 ss. c.c. Da ciò consegue - con particolare riferimento alla citata disposizione dell'art. 133 del d.lgs. n. 163 del 2006 - che tale speciale rimedio risolutorio sia bensì esperibile a prescindere dalla non scarsa importanza dell'inadempimento e pur quando quest'ultima condizione non ricorra, ma che tornino ad applicarsi, per converso, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. ove l'appaltatore non possa invocare i più favorevoli presupposti della norma speciale.

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