(massima n. 1)
Il mutamento della persona fisica investita della rappresentanza processuale di una persona giuridica non incide sulla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante, in quanto non fa venir meno, retroattivamente, la regolarità del mandato ad litem a suo tempo conferito, essendo il conferimento atto riferibile all'ente e non della persona fisica che a suo tempo la rappresentava.