(massima n. 1)
In tema di appalto, la responsabilitā dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, č improntata al vincolo della solidarietā, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilitā solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della paritā delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilitā di provare le diverse entitā degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale.