(massima n. 2)
Il modello di assicurazione della responsabilitā civile con clausole ori claims made basis, quale deroga convenzionale all'art. 1917, comma 1, c.c., consentita dall'art. 1932 c.c., č riconducibile al tipo dell'assicurazione contro i danni e, pertanto, non č soggetto al controllo di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c., della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l'adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l'ordinamento giuridico nella sua complessitā, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale. La pronuncia n. 22437/2018 a Sezioni Unite ha agevolato il compito del giudicante, che risulta in un certo senso guidato nella ricerca della clausola sostitutiva e non pių lasciato a cimentarsi in avventate operazioni di ortopedia ermeneutica allo scopo di salvare il contratto; nei settori in cui il legislatore č intervenuto per disciplinare le polizze claims made il giudice dispone di un serbatoio di riferimento che risponde a "scelte precise del legislatore sui criteri di opportunitā, efficienza e giustizia" nell'ambito della distribuzione del rischio; quel serbatoio rappresenta una sorta di limite invalicabile, "fin dove reso possibile dall'operare coerente del meccanismo della nullitā parziale ex art. 1419 c.c., comma 2" per le polizze stipulande e un parametro funzionale allo svolgimento dell' indagine sull'adeguatezza delle polizze giā stipulate da parte del giudice che, ritenuta inadeguata la clausola claims made pattizia, č investito del compito non solo di rilevarne la nullitā, ma anche di sostituirla.