Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6675 del 13 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il risarcimento del danno ambientale non può essere disposto mediante la condanna alla costituzione di un deposito fruttifero, che non rappresenta la quantificazione del pregiudizio subito (nella specie, contaminazione di falde acquifere), ma una mera modalità esecutiva per l'accantonamento periodico di frutti, atti a coprire le spese periodiche per rimuovere il danno medesimo (nella specie, attività di pompaggio, trattamento delle acque e monitoraggio per la rimozione delle conseguenze dell'inquinamento), poiché le uniche forme di risarcimento ammissibili nel nostro ordinamento sono quella per equivalente o la reintegrazione in forma specifica e, solo per il danno alle persone con carattere permanente, l'art. 2057 c.c. consente la liquidazione di una rendita vitalizia, ma, trattandosi di norma eccezionale, non può essere applicata analogicamente.

(massima n. 2)

In materia di danno ambientale, in relazione a fattispecie sussumibili ratione temporis nell'art. 2043 c.c., anziché nell'art. 18 della l. n. 349 del 1986, il comportamento idoneo ad integrare l'illecito consiste in una condotta dolosa o colposa di danneggiamento dell'ambiente (non richiedendosi anche la violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge, secondo le previsioni della suddetta lex specialis), destinata a persistere sino a quando il suo autore mantenga, in base a libera determinazione sempre reversibile, le condizioni di lesione ambientale, sicché la prescrizione del diritto al risarcimento decorre solo dalla cessazione di tale contegno, sia essa volontaria ovvero dipendente dalla perdita di disponibilità del bene danneggiato.

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