(massima n. 2)
La garanzia all'adempimento delle obbligazioni di un appalto, ove consegnata sotto forma di parent company guarantee dalla capogruppo a favore dell'appaltatrice, la quale a sua volta rispondeva anche dei debiti di lavoro dei vari subappaltatori, non trasforma il credito di regresso di chi (appaltante) abbia sostenuto tali debiti anche in una fondata domanda di ammissione al passivo in privilegio. Nella vicenda, č stata ritenuta erronea tale traslazione della prelazione prevista dall'art. 2472, nn. 5 e 8 del codice civile cileno per i lavoratori insoddisfatti ed invero permanendo essa solo in capo a chi avesse, come accaduto, fatto fronte a tali pagamenti surrogandosi nel relativo credito avanti alla procedura della appaltatrice (datrice di lavoro, fallita in Cile) ma senza effetto diretto sulla diversa e citata garanzia rilasciata dalla capogruppo, nel frattempo fallita in Italia. Le cause delle due responsabilitā sono infatti diverse: il solvens che ha pagato i debiti di lavoro delle subappaltatrici ha soddisfatto crediti privilegiati ed in tale condizione anche si surroga; nel far valere poi la citata garanzia, invoca un'obbligazione assunta dalla controllante non verso i lavoratori ma direttamente e solo a vantaggio finale (cioč escutibile) della appaltante, generando - fino alla concorrenza della solidarietā - un credito di rimborso, ma chirografario, essendo del tutto escluso che un privilegio possa avere fonte esclusivamente convenzionale, per come vietato dal principio dell'art. 2741 c.c. che impone comunque una previsione legale della causa di prelazione.