Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 7830 del 24 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

La surrogazione della committente, che ha eseguito il pagamento dei debiti della societā appaltatrice verso i suoi dipendenti, determina il subingresso della stessa a titolo particolare nelle pretese privilegiate dei dipendenti verso la loro societā datrice fallita, beneficiando delle relative garanzie personali; tale subingresso ha, tuttavia, effetti giuridici differenti, dal punto di vista della natura chirografaria o privilegiata del credito, in ragione della differente causa del credito che il solvens ha acquisito e che, per un verso, nei confronti della datrice di lavoro ha carattere privilegiato mentre, per altro verso, il distinto credito avente il proprio fondamento causale nell'obbligazione di garanzia, in assenza di specifica attribuzione normativa, ha carattere chirografario. (Fattispecie nella quale, dopo il fallimento all'estero della societā appaltatrice e quello della sua controllante avente sede in Italia, la committente č stata ammessa al passivo della prima in privilegio ed allo stato passivo della seconda, in forza della garanzia che aveva prestato in favore della controllata, in via chirografaria).

(massima n. 2)

La garanzia all'adempimento delle obbligazioni di un appalto, ove consegnata sotto forma di parent company guarantee dalla capogruppo a favore dell'appaltatrice, la quale a sua volta rispondeva anche dei debiti di lavoro dei vari subappaltatori, non trasforma il credito di regresso di chi (appaltante) abbia sostenuto tali debiti anche in una fondata domanda di ammissione al passivo in privilegio. Nella vicenda, č stata ritenuta erronea tale traslazione della prelazione prevista dall'art. 2472, nn. 5 e 8 del codice civile cileno per i lavoratori insoddisfatti ed invero permanendo essa solo in capo a chi avesse, come accaduto, fatto fronte a tali pagamenti surrogandosi nel relativo credito avanti alla procedura della appaltatrice (datrice di lavoro, fallita in Cile) ma senza effetto diretto sulla diversa e citata garanzia rilasciata dalla capogruppo, nel frattempo fallita in Italia. Le cause delle due responsabilitā sono infatti diverse: il solvens che ha pagato i debiti di lavoro delle subappaltatrici ha soddisfatto crediti privilegiati ed in tale condizione anche si surroga; nel far valere poi la citata garanzia, invoca un'obbligazione assunta dalla controllante non verso i lavoratori ma direttamente e solo a vantaggio finale (cioč escutibile) della appaltante, generando - fino alla concorrenza della solidarietā - un credito di rimborso, ma chirografario, essendo del tutto escluso che un privilegio possa avere fonte esclusivamente convenzionale, per come vietato dal principio dell'art. 2741 c.c. che impone comunque una previsione legale della causa di prelazione.

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