Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20884 del 18 luglio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Chi agisce per far accertare l'usucapione deve provare di aver esercitato un possesso continuo pacifico ed ultraventennale, esercitando facoltà corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà o del diritto reale che sostiene di aver acquistato a titolo originario. E' richiesto a chi domanda l'accertamento del diritto, in altri termini, il raggiungimento della prova anche dell'elemento oggettivo, non potendo ritenersi sufficiente il mero utilizzo del bene con modalità che non si esprimano in forme corrispondenti al contenuto del diritto controverso, non essendo contemplata nel codice alcuna una presunzione di possesso a titolo di proprietà.

(massima n. 2)

In materia di proprietà, la prova dell'acquisto di un immobile per usucapione può essere fornita anche per testimoni. Non occorre infatti alcuna conferma o supporto documentale dell'esercizio del possesso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.