Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8252 del 28 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Poiché l'edificio condominiale comprende l'intero manufatto che va dalle fondamenta al tetto e quindi anche i vani scantinati compresi tra le fondamenta, il suolo su cui sorge l'edificio, oggetto di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., non è la superficie, a livello del piano di campagna, che viene scavata per la posa delle fondamenta, bensì quella porzione di terreno sulla quale viene a poggiare l'intero edificio, e, immediatamente, la parte infima dello stesso; ne consegue che il vespaio, realizzato con la stesura di uno strato di materiale inerte, sottostante al pavimento del piano terra che vi viene poggiato, non rientra nell'ambito del suolo comune ex art. 1117 c.c., bensì costituisce un manufatto distinto dalle fondazioni - posto a servizio esclusivo dell'unità immobiliare del piano terreno - la cui unica funzione è quella di fare da isolante per la separazione della superficie di sedime dalla soletta inferiore.

(massima n. 2)

L'art. 1134 c.c. secondo cui il condomino non ha diritto al rimborso di spese fatte senza autorizzazione dell'amministratore e dell'assemblea, trova applicazione solo nel caso in cui le spese si riferiscono alla riparazione di cose comuni e non pure allorché afferiscono ad opere dallo stesso effettuate nell'ambito della sua proprietà singola al fine di accertare le cause del danno verificatosi e la sua derivazione o meno dalla rottura di un impianto condominiale.

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