(massima n. 1)
I terreni appartenenti agli enti di sviluppo, in quanto destinati a un uso pubblico ex art. 1 l. n. 230 del 1950, non possono essere sottratti a tale finalitą se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, 828, secondo comma, c.c., con la conseguente impossibilitą giuridica di una acquisizione da parte di terzi per usucapione, anche a seguito del loro trasferimento al Comune a titolo gratuito, in quanto atto non idoneo a far venire meno la suddetta destinazione.