Condizione giuridica dei beni degli enti pubblici non territoriali: estensione a tali beni della distinzione fra patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile
Gli enti pubblici non territoriali sono quelli diversi dallo Stato, dalle province e dai comuni: sono tali i consorzi, le istituzioni di assistenza e beneficenza, le associazioni sindacali, i consigli provinciali delle corporazioni e moltissimi altri. A tali enti non possono competere diritti reali pubblici o demaniali e, di conseguenza, i loro beni fanno parte esclusivamente della categoria dei
beni patrimoniali. Ciò risulta confermato dal presente articolo, che dichiara i beni degli enti non territoriali soggetti alle regole del codice civile, cioè della proprietà privata, salve le disposizioni contenute nelle leggi speciali che li riguardano.
Nonostante la diversa espressione utilizzata dall’art. 830 c.c. rispetto a quella del precedente
art. 829 del c.c., sostanzialmente la
disciplina dei beni patrimoniali, degli enti territoriali e di quelli non territoriali, è
unica: si tratta, infatti, di una disciplina privatistica determinata in parte dalle norme delle leggi speciali e in parte da quelle del codice civile. Se il legislatore ha seguito nei due articoli un ordine diverso nell'indicare le due categorie di fonti e ha dato, quindi, nei due casi una diversa importanza alle une rispetto alle altre, ciò è dovuto probabilmente alla maggiore quantità ed estensione che le leggi speciali assumono riguardo ai beni patrimoniali dello Stato, delle province e dei comuni, in confronto alla quantità limitata che esse presentano riguardo ai beni degli enti non territoriali. In ambedue le ipotesi, si tratta di un regime risultante dal concorso delle norme del diritto comune con quelle di una serie di leggi speciali, emanate per regolare con norme di diritto singolare i rapporti privatistici delle pubbliche amministrazioni.
Il capoverso dell'art. 830 c.c. estende ai beni degli enti non territoriali la
distinzione fra patrimonio disponibile e patrimonio indisponibile: quest'ultimo è limitato, come per i comuni e per le province, ai beni destinati a sede di uffici pubblici e alla gestione dei pubblici servizi. La condizione giuridica di questi beni è quella stabilita nel secondo comma del precedente
art. 829 del c.c.