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Articolo 830 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Beni degli enti pubblici non territoriali

Dispositivo dell'art. 830 Codice Civile

I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Ai beni di tali enti che sono destinati(1) a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 828.

Note

(1) I beni non demaniali che fanno capo ad un ente pubblico non territoriale, se non finalizzati alla realizzazione di un interesse pubblico, sono da ricomprendere nella categoria di beni patrimoniali indisponibili.

Spiegazione dell'art. 830 Codice Civile

Condizione giuridica dei beni degli enti pubblici non territoriali: estensione a tali beni della distinzione fra patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile

Gli enti pubblici non territoriali sono quelli diversi dallo Stato, dalle province e dai comuni: sono tali i consorzi, le istituzioni di assistenza e beneficenza, le associazioni sindacali, i consigli provinciali delle corporazioni e moltissimi altri. A tali enti non possono competere diritti reali pubblici o demaniali e, di conseguenza, i loro beni fanno parte esclusivamente della categoria dei beni patrimoniali. Ciò risulta confermato dal presente articolo, che dichiara i beni degli enti non territoriali soggetti alle regole del codice civile, cioè della proprietà privata, salve le disposizioni contenute nelle leggi speciali che li riguardano.

Nonostante la diversa espressione utilizzata dall’art. 830 c.c. rispetto a quella del precedente art. 829 del c.c., sostanzialmente la disciplina dei beni patrimoniali, degli enti territoriali e di quelli non territoriali, è unica: si tratta, infatti, di una disciplina privatistica determinata in parte dalle norme delle leggi speciali e in parte da quelle del codice civile. Se il legislatore ha seguito nei due articoli un ordine diverso nell'indicare le due categorie di fonti e ha dato, quindi, nei due casi una diversa importanza alle une rispetto alle altre, ciò è dovuto probabilmente alla maggiore quantità ed estensione che le leggi speciali assumono riguardo ai beni patrimoniali dello Stato, delle province e dei comuni, in confronto alla quantità limitata che esse presentano riguardo ai beni degli enti non territoriali. In ambedue le ipotesi, si tratta di un regime risultante dal concorso delle norme del diritto comune con quelle di una serie di leggi speciali, emanate per regolare con norme di diritto singolare i rapporti privatistici delle pubbliche amministrazioni.

Il capoverso dell'art. 830 c.c. estende ai beni degli enti non territoriali la distinzione fra patrimonio disponibile e patrimonio indisponibile: quest'ultimo è limitato, come per i comuni e per le province, ai beni destinati a sede di uffici pubblici e alla gestione dei pubblici servizi. La condizione giuridica di questi beni è quella stabilita nel secondo com­ma del precedente art. 829 del c.c.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

399 Nel disciplinare la condizione giuridica dei beni patrimoniali dello Stato, delle provincie e dei comuni, l'art. 828 del c.c., secondo comma, sancisce la limitazione che caratterizza il regime dei beni patrimoniali indisponibili: questi non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. Coerentemente all'identità della destinazione, la stessa limitazione domina il regime di quei beni degli enti pubblici non territoriali che sono destinati a un pubblico servizio (art. 830 del c.c., secondo comma).

Massime relative all'art. 830 Codice Civile

Cass. civ. n. 4430/2009

I terreni acquistati dagli enti di riforma fondiaria, essendo destinati all'attuazione della funzione istituzionale dei medesimi, ossia quella della redistribuzione della proprietà terriera ai contadini, come stabilito dall'art. 1 della legge n. 230 del 1950 - non possono, in quanto destinati a un pubblico servizio, essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, cod. civ. e 828, secondo comma, cod. civ.; ne consegue l'impossibilità giuridica di una loro acquisizione da parte di terzi per usucapione, ancorché sia venuto a scadenza il termine ordinatorio previsto dall'art. 20 della medesima legge n. 230 del 1950 per l'assegnazione delle terre acquisite.

Cass. civ. n. 17295/2003

Nell'ipotesi in cui la ASL abbia affidato ad un privato la gestione del servizio di bar all'interno di un ospedale pubblico, il rapporto tra la pubblica amministrazione ed il privato, avendo ad oggetto un'attività da svolgersi all'interno di locali facenti parte della struttura immobiliare ospedaliera come tale destinata a pubblico servizio e perciò rientrante tra i beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 830 c.p.c., — può trovare titolo solo in un atto concessorio, potendo tali beni essere trasferiti nella disponibilità di privati, per usi determinati, solo mediante concessioni amministrative, con la conseguenza che le relative controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Cass. civ. n. 12608/2002

In materia di beni immobili, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, secondo comma, c.c., i beni del patrimonio indisponibile di un ente pubblico non territoriale possono essere sottratti alla pubblica destinazione soltanto nei modi stabiliti dalla legge, e quindi certamente non per effetto di usucapione da parte di terzi, non essendo usucapibili diritti reali incompatibili con la destinazione del bene dell'ente al soddisfacimento del bisogno primario di una casa di abitazione per cittadini non abbienti.

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