Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 32694 del 16 dicembre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

Quando č dichiarata nulla una donazione di denaro eseguita in vita dal de cuius, la relativa somma diviene oggetto di un credito verso l'erede donatario e deve essere imputata alla quota ereditaria ai sensi dell'art. 724, comma 2, cod. civ. Tuttavia, la prescrizione del diritto alla restituzione decorre dalla data del pagamento originario, con riferimento all'azione di ripetizione di indebito.

(massima n. 2)

L'accertata nullitā del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dā luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre non giā dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullitā del negozio, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine.

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