(massima n. 2)
L'accertata nullitā del negozio giuridico, in esecuzione del quale sia stato eseguito un pagamento, dā luogo ad un'azione di ripetizione di indebito oggettivo, volta ad ottenere la condanna alla restituzione della prestazione eseguita in adempimento del negozio nullo, il cui termine di prescrizione decorre non giā dal passaggio in giudicato della decisione che abbia accertato la nullitā del negozio, ma da quella del pagamento, avendo tale pronuncia, di mero accertamento, portata ed efficacia retroattiva, con conseguente caducazione del titolo fin dall'origine.