Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 22530 del 26 luglio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di divisione ereditaria, ai fini dell'assegnazione del bene non comodamente divisibile č irrilevante, in presenza di accordo tra le parti, la tardivitą della domanda di assegnazione, in quanto l'adesione a quest'ultima risolve il problema dell'attribuzione del bene, restando salva la facoltą del giudice di merito di determinare il conguaglio dovuto in funzione riequilibratrice della posizione delle parti, mediante la perequazione delle quote, o dei relativi controvalori in denaro, rispettivamente assegnati.

(massima n. 2)

Qualora uno dei condividenti si trovi nel possesso dell'intero bene da dividere e ne abbia goduto in via esclusiva sino alla divisione, si configura, oltre al diritto al conguaglio a favore della parte non assegnataria del cespite, anche l'autonomo diritto, a favore della parte che non aveva la disponibilitą materiale del bene, alla corresponsione degli interessi, di natura corrispettiva, sul capitale oggetto di gestione pregressa, da determinarsi nel pił complesso rapporto di debito e credito relativo ai frutti - eventualmente maturati e non percepiti - prodotti dai beni costituenti la comunione ereditaria e di cui investire il giudice non gią con l'azione di divisione (che concerne il conguaglio sul capitale a tale titolo attribuito), bensģ con autonoma, sia pure contestuale, azione di rendiconto.

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