(massima n. 1)
In tema di successioni testamentarie, la condizione sospensiva illecita apposta ad una istituzione d'erede puō convertirsi, ai sensi dell'art. 1424 c.c., in un onere o in un legato solo su richiesta di parte, non essendo consentito al giudice attribuire d'ufficio ad una disposizione "mortis causa" una qualificazione giuridica diversa da quella voluta dal testatore e risultante dalla scheda testamentaria. (Nella specie, la Corte ha escluso che la donazione di un immobile del soggetto istituito erede, prevista come condizione sospensiva della disposizione testamentaria istitutiva d'erede, giudicata illecita per violazione del principio della libertā di autodeterminazione del donante, potesse convertirsi d'ufficio in un onere o in un legato a carico dell'erede).