(massima n. 2)
In tema di separazione consensuale, per distinguere i patti che integrano il contenuto eventuale degli accordi da quelli che costituiscono il contenuto essenziale - i quali non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 710 c.p.c. né possono essere sostituiti dalle condizioni conseguenti al divorzio, ma sono negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell'art. 1372 c.c. - l'interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione, e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi forniti dall'art. 1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, poiché non aveva verificato, secondo i canoni di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., se l'attribuzione della casa familiare rispondesse alla finalità, propria delle condizioni essenziali della separazione, di assicurare al coniuge economicamente più debole il diritto al mantenimento).