Corte cost. n. 326/1998
In base all'unica disciplina organica della bonifica integrale - "che si trova nelle disposizioni del R.D. n. 215 del 1933, come integrato da leggi più particolari successivamente intervenute" -, le opere di bonifica, intese come complesso di interventi "speciali" relativi ad un territorio determinato e delimitato in base alle sue caratteristiche idrogeologiche, e costituenti oggetto di una programmazione di settore vengono distinte in opere "di competenza dello Stato", necessarie "ai fini generali della bonifica", eseguite a carico totale o parziale dello Stato, sia pure col concorso finanziario obbligatorio dei privati, ed opere "di competenza privata", cioè di competenza dei proprietari, in quanto "di interesse particolare dei propri fondi", rese dal piano obbligatorie per i proprietari medesimi in quanto "necessarie ai fini della bonifica", ed eseguite a loro cura e a loro carico, sia pure con l'eventuale concorso finanziario dello Stato. E, poiché fanno parte dei principii fondamentali tuttora vigenti nella materia, non derogabili ad opera del legislatore regionale, sia la distinzione tra opere di bonifica di competenza pubblica (già statale) ed opere di competenza privata, sia il connesso duplice carattere di consorzi e, in particolare, la loro qualificazione come enti a struttura associativa, solo il legislatore statale potrebbe sciogliere definitivamente l'intreccio di pubblico e di privato che nei consorzi si esprime, per separare in modo netto le manifestazioni dell'autonomia privata dai caratteri pubblicistici impressi a tali enti dalla legislazione precostituzionale.
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La materia della bonifica integrale e montana è inclusa in quella dell'agricoltura e delle foreste, di competenza regionale, come individuata nell'art. 66 d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, ed inoltre si inquadra per diversi aspetti nelle attribuzioni regionali in tema di assetto ed utilizzazione del territorio; il trasferimento alle regioni delle relative funzioni amministrative, completato con la norma predetta, reca, accanto all'effetto di consentire l'esercizio dei compiti già di competenza degli organi statali, quello di rendere esercitabile la potestà legislativa "concorrente" regionale, pure con riguardo alla pregressa strutturazione, la quale deve essere mantenuta soltanto nei limiti in cui nella normativa statale organizzativa si esprimano principi fondamentali della relativa disciplina.
Corte cost. n. 66/1992
In materia di bonifica le Regioni sono tenute all'osservanza dei principi fondamentali delle leggi statali nella materia stessa (vedi massima B), nonché della regola generale ad essi conseguente, secondo la quale deve sussistere una correlazione tra la previsione del complesso delle opere pubbliche di bonifica e quelle di trasformazione fondiaria, da un lato, e la determinazione del territorio cui quelle opere si riferiscono (cosiddetto comprensorio di bonifica), dall'altro, fermo restando peraltro che tale correlazione, lungi dal dover caratterizzare il procedimento, dall'inizio alla fine, deve concernere, piuttosto, gli interventi previsti nel piano o nel progetto di trasformazione in rapporto alla specifica area in cui i predetti interventi devono essere attuati. Al riguardo, l'attività di classificazione di zone di territorio come aree di bonifica, sfugge a detta rigorosa correlazione in quanto, rispondendo, nell'attuale configurazione normativa, al fine di determinare i terreni potenzialmente assoggettabili all'attività di bonifica, essa costituisce essenzialmente un presupposto procedimentale, legittimante le successive attività di delimitazione dei comprensori e di individuazione delle relative opere. Non sussiste quindi per il legislatore regionale, in relazione all'attività di classificazione, alcun vincolo circa la precisa perimetrazione del comprensorio di bonifica, potendo egli legittimamente configurare l'attività stessa come diretta all'individuazione di massima delle zone sottoponibili alla bonifica.
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Nel quadro del trasferimento delle funzioni in tema di agricoltura e foreste sono state assegnate alle Regioni le competenze in materia di bonifica ("integrale", montana e di sistemazione idrogeologica: art. 1 del D.P.R. n. 11 del 1972, lett. h), artt. 66, 69, 73 del D.P.R. n. 616 del 1977) le quali, in quanto dirette al consolidamento e alla trasformazione di un territorio sul quale si esplicano varie attività rivolte a fini identici od omologhi, costituiscono un settore della generale programmazione del territorio e, più precisamente, di quella riguardante la difesa e la valorizzazione del suolo, con particolare interesse verso l'uso di risorse idriche. Il carattere intrinsecamente settoriale di tali attività è peraltro confermato dall'art. 44 Cost., dalla legge n. 183 del 1989, nonché dall'art. 1, secondo comma, del R.D. n. 215 del 1933 e dall'art. 857 cod. civ., dai quali ultimi sono desumibili, come principi generali, vincolanti per le Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost., sia la specialità degli interventi - da realizzare sulla base di un piano e di un progetto di opere concretamente individuate sia l'operatività della bonifica in relazione ad un determinato territorio, da riferirsi ad un'area suscettibile di valorizzazione e conservazione.