(massima n. 1)
Nel processo tributario l'efficacia del giudicato "esterno" presuppone necessariamente l'identitą, oltre che del "petitum" e della "causa petendi", anche delle parti dei due giudizi, sicché va esclusa ove ciascun contribuente sia tenuto, secondo la struttura delle obbligazioni divisibili di cui all'art.
1314 c.c., solo per la propria parte "pro quota", non sussistendo il vincolo di solidarietą, con conseguente inapplicabilitą dell'art.
1306, comma 2, c.c. (Nella specie la S.C., in causa tra Agenzia delle entrate e un comproprietario di terreno ceduto avente ad oggetto la plusvalenza da cessione di immobile ex art. 67 TUIR, ha escluso l'efficacia di giudicato della sentenza che, nel giudizio tra la medesima Agenzia ed altro comproprietario dello stesso terreno, aveva deciso circa la commisurazione di detta plusvalenza).