(massima n. 4)
L'aver previsto l'esclusione, totale o parziale, dal reddito imponibile, agli effetti dell'I.R.PE.F., delle indennità percepite dal lavoratore dipendente per trasferte fuori dal territorio comunale (art.
48, quarto comma, primo periodo, D.P.R. n. 917 del 1986) ed invece la deducibilità delle indennità percepite per trasferte all'interno del territorio comunale, solo relativamente a spese di trasporto documentate (art.
48, quarto comma, secondo periodo, D.P.R. n. 917 del 1986) non appare irragionevole se si considerano la maggiore normalità del fenomeno, il più limitato disagio e le minori spese che le trasferte all'interno del territorio comunale comportano, ed inoltre il rischio di un più facile gonfiamento di spese non comprovate, la potestà del legislatore di dettare - come la Corte ha più volte riconosciuto - misure atte a prevenire l'inosservanza dei doveri di lealtà e correttezza da parte del contribuente, nonché la previsione della legge tributaria (art.
13 del citato testo unico n. 917 del 1986) della detrazione di una somma proporzionata quale costo di produzione del reddito. Peraltro, nell'ambito della disciplina di dette trasferte, rientra nella discrezionalità del legislatore l'eventuale valutazione circa l'opportunità di differenziare ulteriormente il relativo trattamento a seconda della classificazione dei Comuni proporzionata alla densità demografica. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3,
24 e
53 Cost., ma dalla Corte unitariamente esaminata, dell'art.
48, quarto comma, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 'in parte qua'). - V. sent. nn. 385/1989 e 108/1988.