(massima n. 1)
In tema di IRPEF, l'art. 4, lett. a), secondo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (periodo aggiunto dall'art. 26 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), stabilisce chiaramente che tra i redditi suddivisi tra i coniugi in regime di comunione legale non sono compresi quelli derivanti dall'attività separata di ciascuno di essi, che vanno imputati per intero al coniuge percipiente, senza che sia possibile interpretare la norma nel senso di escluderne dall'ambito applicativo i nuclei familiari monoreddito. Né tale regime fiscale può formare oggetto di questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
3,
29,
31 e
53 Cost., poiché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 358 del 1995, pur avendo rilevato che l'attuale trattamento fiscale della famiglia penalizza i nuclei monoreddito, ha dichiarato l'inammissibilità di analoga questione (concernente l'art. 3 del D.P.R. n. 597 del 1973), spettando unicamente al legislatore - per la pluralità e complessità delle scelte possibili - apprestare i rimedi per il necessario ristabilimento dell'equità fiscale in materia. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Napoli, 20 Maggio 2002)