(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, l'art. 14 quarto comma della legge 24 dicembre 1993 n. 537, il quale, in via d'interpretazione autentica dell'art.
6 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, considera tassabili anche i proventi derivanti da illecito penale, se non gią sottoposti a confisca, comprende tanto le ipotesi di confisca facoltativa, quanto quelle di confisca obbligatoria (art.
240 c.p.), e, quindi, include nel reddito imponibile pure il prezzo del reato, obbligatoriamente soggetto a tale misura (quando essa non sia stata adottata). Tale disposizione interpretativa, ancorché non vincolante rispetto alla precedente disciplina (artt. 1 e 6 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 ed art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 599), integra criterio ermeneutico influente, alla stregua della sostanziale identitą della stessa in ordine alla determinazione dei presupposti della tassazione, e, pertanto, impone di considerare parte di detto imponibile il
pretium sceleris anche nel vigore della normativa previgente al citato D.P.R. n. 917 del 1986. (cassa con rinvio, App. Milano, 8 gennaio 1993).